
Con questa pagina si forniscono agli operatori doganali alcune indicazioni sulle Informazioni Tariffarie Vincolanti.
Per ulteriori approfondimenti gli operatori possono recarsi presso l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del più vicino ufficio doganale, oppure telefonare all’Ufficio preposto al rilascio al seguente numero: 06. 50245216
Le Informazioni Tariffarie Vincolanti sono previste e disciplinate dal Codice Doganale Comunitario (CCD- Regolamento CEE n.2913/1992, in particolare artt.6-12) e dalle Disposizioni di attuazione dello stesso (DAC- Regolamento CEE n.2954/1933, in particolare artt. 5-14). Sono delle decisioni amministrative , di rilievo comunitario, sulla applicazione della normativa doganale, per mezzo delle quali gli operatori economici interessati possono richiedere alle Autorità doganali degli Stati Membri, di attribuire la classificazione doganale di una determinata merce con la conseguente assegnazione del codice di Nomenclatura Combinata (NC) o Taric.
Tali decisioni, una volta rilasciate, hanno piena efficacia giuridica su tutto il territorio comunitario. Esse vincolano tutte le autorità doganali della Comunità a riconoscere, al titolare indicato nelle ITV in occasione dell’espletamento delle operazioni di importazione ed esportazione, il codice tariffario ivi indicato per quella determinata merce.
Le ITV devono riferirsi obbligatoriamente ad una operazione commerciale di importazione o di esportazione realmente prospettata, sono fornite dall’Autorità doganale a titolo gratuito (salva la facoltà di addebitare al richiedente le spese necessarie per speciali analisi o perizie sulla merce oggetto dell’ITV o per la rispedizione dei campioni presentati a corredo della domanda) e, una volta rilasciate, hanno una validità di sei anni.
Tale decisione è giuridicamente vincolante soltanto per le operazioni successive al suo rilascio (validità “ex nunc”: Art.12 Reg.CE 2913/92) e vincola l’autorità doganale soltanto nei casi in cui possa essere accertata la piena corrispondenza tra la merce presentata in dogana e quella indicata e descritta nella ITV (art.12 Reg.CE 2913/92).
L’ ITV può essere richiesta da un operatore commerciale, o da un suo rappresentante, presso l’Autorità Doganale competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui deve essere utilizzata o presso lo Stato membro in cui è stabilito il richiedente.
La richiesta deve essere formulata per iscritto e inviata tramite il servizio postale con raccomandata A/R, all’Ufficio per la Tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli, presso la Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti sito in via Mario Carucci, 71 00143 Roma. La medesima istanza dovrà anche essere trasmessa, per conoscenza, all’Ufficio delle Dogane dove territorialmente insiste la sede legale della Ditta.
Ciascuna richiesta di ITV deve riferirsi ad un solo tipo di merce.
Il soggetto (persona fisica o giuridica) a nome del quale l'informazione vincolante viene rilasciata è indicato come “titolare“, la persona che invece presenta una richiesta di emissione, per conto di altri, è indicata come “richiedente“ .
Il termine previsto per il rilascio (Art.7 Regolamento CEE n.2954/1933 DAC) è di tre mesi e decorre dal momento in cui l'autorità doganale ha a disposizione tutti gli elementi utili al pronunciamento. Tuttavia, l’Agenzia delle Dogane, si impegna a raggiungere l’obiettivo di ridurre tale termine a 60 gg. Nei casi in cui l’Autorità doganale ritenga di non disporre di tutti gli elementi necessari per poter pervenire ad una corretta decisione, può invitare il soggetto interessato a fornire elementi integrativi e, in tal caso, il predetto termine viene interrotto.
La richiesta di rilascio di un'Informazione Tariffaria Vincolante si effettua mediante un formulario che può essere ritirato presso gli Uffici doganali o qui reperito:
Formulario - pdf (67 KB)
Tale formulario può essere utilizzato altresì per la richiesta di rinnovo di un'Informazione Tariffaria Vincolante scaduta.
La richiesta deve contenere necessariamente i seguenti elementi di informazione:
Una volta rilasciata dall’ufficio preposto, l’ITV verrà notificata tramite il servizio postale con raccomandata A/R direttamente al titolare indicato nella domanda. Dal ricevimento di tale raccomandata, di cui farà fede il timbro postale, decorrerà il termine di legge per l’eventuale impugnazione dell’ITV innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Roma.
La validità di un'informazione tariffaria vincolante è di 6 anni.
Si fa inoltre presente, per opportuna informazione, che sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane, nella sezione Servizi, è anche possibile consultare la Banca Dati della Commissione Europea dove possono essere visualizzate tutte le ITV ancora valide rilasciate da tutti gli Stati Membri.