
Qualità del soggetto che richiede l’autorizzazione all’invio telematico delle dichiarazioni doganali e dei manifesti del carico:
Qualità del soggetto che richiede l’autorizzazione all’invio telematico degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (Intrastat):
Sottoscrittore diverso dal richiedente
Si intende colui che appone la propria firma digitale sui documenti inviati tramite il servizio E.D.I. e ne attesta la provenienza da parte dei soggetti che in tali documenti vengono indicati. E' obbligatorio indicare un sottoscrittore durante la compilazione dei moduli di adesione al servizio. L'obbligo viene meno se l'azienda ha un codice fiscale di persona fisica. Se il sottoscrittore non ha richiesto direttamente altra autorizzazione al servizio E.D.I. in altra qualità ad esso vengono rilasciate solo le credenziali per la generazione della firma digitale.
Fornitore di servizi
Si intende un soggetto terzo, incaricato dal soggetto autorizzato di provvedere al collegamento telematico con l’Agenzia (invio dei flussi e ricezione delle risposte ai controlli e degli esiti). Ad esso viene rilasciata una autorizzazione al collegamento e alla trasmissione telematica senza le credenziali per la generazione della firma digitale, in quanto i flussi, ove richiesto, dovranno essere firmati dal soggetto autorizzato o dai sottoscrittori da quest’ultimo indicati. I rapporti tra detto “fornitore di servizi” e il soggetto autorizzato, e le modalità di scambio dei flussi tra di essi rientrano nella libera disponibilità dei soggetti privati.
Prove del potere di delega o di rappresentanza: ove occorrono sono richieste dagli Uffici doganali (art. 5 C.D.C.) in analogia a quanto accade per la presentazione dei documenti cartacei o su supporto magnetico.
Per quanto attiene agli elenchi Intrastat si riporta l’art. 2 della Determinazione n° 22778 del 22 febbraio 2010 (Soggetti delegati)
I soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, individuati dall’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010, possono delegare, mediante apposita procura, terzi soggetti alla sottoscrizione degli elenchi medesimi, ferma restando la loro responsabilità in materia.
La delega è conferita dal soggetto obbligato in forma scritta, con autenticazione della sottoscrizione effettuata con le modalità di cui all’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo.