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Risultati ottenuti dall'Agenzia delle Dogane in materia di tutela del consumatore (anno 2007)

Dati sui sequestri

L’Agenzia delle Dogane è l’Autorità doganale competente per l’Italia a dare attuazione alle norme previste dal Regolamento Comunitario per la lotta alla contraffazione:

  • svolge i compiti e le funzioni attribuiti dalla legge in materia di circolazione delle merci e fiscalità connessa agli scambi internazionali nel settore delle dogane e delle imposte di fabbricazione, assicurando i relativi controlli finalizzati al contrasto degli illeciti in materia tributaria ed extratributaria;
  • opera in stretto coordinamento, sul piano nazionale, con la Guardia di Finanza e con gli altri Corpi di Polizia nonché con le Amministrazioni doganali degli altri Stati membri e con altri Organi dell’Unione europea o internazionali.

Nel corso degli ultimi anni l’Agenzia delle Dogane ha conseguito lusinghieri risultati nella lotta alla contraffazione effettuando un numero di sequestri tali da distinguersi a livello europeo come una delle dogane più efficient i ed impegnate nella repressione di tale fenomeno.

Ciò è stato possibile grazie alla professionalità e all’impegno del personale ma anche attraverso l’utilizzo di una applicazione informatica appositamente realizzata dall’Agenzia denominata FALSTAFF (Fully Automated Logical SysTem Avoid Forgeries Frauds), che consiste in una banca dati multimediale dei prodotti autentici.

Il progetto è stato avviato nel 2004, e raccoglie, su richiesta dei titolari dei diritti di proprietà, le immagini, le caratteristiche tecniche dei prodotti da tutelare e le informazioni sugli itinerari doganali seguiti dalla merci originali e da quelle illecite.

La banca dati, alimentata dagli stessi titolari del diritto, consente ai funzionari doganali di verificare in tempo reale le caratteristiche del prodotto originale e di confrontarle con quello presentato in dogana, al fine di assicurare i controlli necessari e la difesa dei diritti di proprietà intellettuale.

Nella loro attività i funzionari possono avvalersi, per le richieste di intervento, dei tecnici delle associazioni di categoria e/o degli enti di certificazione della qualità dei prodotti posti sotto tutela.

Nel 2005 il progetto FALSTAFF ha ricevuto la Menzione d'onore negli eEurope Awards, Oscar Europeo 2005 per le migliori iniziative di E-government.

La banca dati multimediale è integrata nel sistema informativo AIDA (Automazione Integrata Dogane e Accise) che gestisce tutte le operazioni doganali ed effettua, attraverso profili di rischio predeterminati e costantemente aggiornati anche attraverso le informazioni raccolte tramite FALSTAFF, una prima selezione delle operazioni sospette indicando anche il tipo di controllo da effettuare (documentale, ispezione delle merci con apparecchiature a raggi X ovvero ispezione fisica).

A tutela del consumatore, a favore del commercio

I consumatori devono essere tutelati e le autorità di controllo agiscono in tal senso con interventi preventivi e amministrativi, con la repressione attraverso il sequestro e la distruzione delle merci contraffatte e con l’applicazione di efficaci misure di contrasto dell’attività illegale senza ostacolare il corso del commercio legittimo.

L’Unione europea, grazie anche all’adozione di nuovi strumenti normativi, opera per rendere sempre più efficienti l’azione di contrasto e le capacità di intervento degli Stati membri contro un fenomeno criminale che negli ultimi anni ha assunto dimensioni gravi.

L’Autorità doganale esercita il proprio potere di intervento secondo le modalità e con i poteri indicati agli articoli 4 e 9 del Regolamento CE n. 1383/2003, che permettono di sospendere lo svincolo o procedere al blocco delle merci sospettate, informando il titolare del diritto.

La contraffazione

La contraffazione interessa ormai tutti i settori industriali e del consumo: abbigliamento e accessori, giocattoli, orologi, calzature, occhiali, sigarette, audio-video (CD, videocassette e DVD), pezzi di ricambio per autoveicoli, prodotti alimentari, e medicinali. L’OCSE stima tra il 7% e il 9% le vendite di merci contraffatte sull'intero commercio mondiale e calcola in 200 mld di USD i soli prodotti contraffatti che hanno attraversato qualche frontiera doganale tra la produzione e il consumo. Altri studi indicano che almeno il 30% della merce venduta via Internet è contraffatta.

La commercializzazione di merci contraffatte, e in generale di tutte le merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, produce notevoli danni ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le leggi, oltre che ai titolari dei diritti, e inganna i consumatori esponendoli, talvolta, a seri rischi per la salute e la sicurezza.

La contraffazione, quindi:

  • provoca un danno economico per l’azienda legale, che si misura con la perdita di immagine del marchio, le mancate vendite, la riduzione della redditività degli investimenti in ricerca, innovazione e marketing e le spese legali per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale ;
  • provoca fenomeni di concorrenza sleale che possono anche condurre alla riduzione dei posti di lavoro assicurati dalle imprese danneggiate;
  • sottrae risorse all’Erario attraverso l’evasione di imposte e contributi;
  • danneggia il lavoratore inserito nelle imprese del falso, che subisce una condizione lavorativa priva di diritti e tutele legali e contrattuali;
  • non rispetta le norme che tutelano salute e sicurezza.

Merci contraffatte e merci usurpative

Il Regolamento CE n. 1383 del Consiglio del 22/7/2003 fornisce due definizioni.

Si considerano merci contraffatte:

  • le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto viola i diritti del titolare del marchio in questione;
  • qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, opuscolo, ecc.), anche presentato separatamente
  • ;
  • gli imballaggi recanti marchi di merce contraffatta presentati separatamente.

Si considerano merci usurpative:

  • le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d’autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno, a norma del diritto nazionale, ovvero di una persona da questi autorizzata nel Paese di produzione.

 



 

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