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FAQ: le risposte alle domande più frequenti

 

ESPORTAZIONE

Quesito – Adempimenti per esportazione merce:

Dovrei effettuare un’esportazione di merce in un Paese che non fa parte dell’Unione Europea. Quale documentazione devo inviare, oltre alla fattura in più copie, ed in particolare quali altri documenti sono obbligatori?

Risposta: Sotto il profilo doganale,la normativa comunitaria in vigore non prevede per le operazioni di esportazione verso Paesi Terzi il pagamento di dazi o diritti doganali. Ovviamentenel Paese di destinazione, al momento dell’importazione, verranno applicate le norme previste da quelPaese stesso al riguardo.

Perché la merce sia vincolata al regime doganale di esportazione è richiesta una dichiarazione su un conforme modello DAU (Documento Amministrativo Unico),esemplari 1 e 3. L’esemplare n. 1 è destinato alla dogana di esportazione, mentre l’esemplare n. 3 accompagna le merci fino alla dogana di uscita, che vi appone le attestazioni del “visto uscire” e lo restituisce allo speditore-esportatore, come prova dell'avvenuta esportazione.

Sotto il profilo fiscale, l'operazione costituisce “una cessione all'esportazione” e non è imponibile ai fini IVA (articolo 8 del DPR n. 633/72).

Per qualsiasi informazione di natura operativa, si consiglia di rivolgersi al locale ufficio doganale.

 

Quesito – Spedizione pacco regalo:

Dovrei spedire alcune merci, come regalo e non per essere vendute, ad alcuni parenti residenti in un Paese che non fa parte dell’Unione Europea. Che dazi devo pagare? Devo pagare l’IVA o una imposta equivalente?

Risposta: Sotto il profilo doganale,la normativa comunitaria in vigore non prevede per le operazioni di esportazione verso Paesi Terzi il pagamento di dazi o diritti doganali. Ovviamente,nel Paese di destinazione al momento dell’importazione verranno applicate le norme previste dal Paese stesso al riguardo.

Nel caso in cui, per queste spedizioni, venga utilizzato il servizio fornito da corrieri internazionali o dall’Ente postale, sarà necessario compilare la relativa distinta di accompagnamento della spedizione.

 

Quesito – Richiesta duplicato dichiarazione doganale di esportazione:

Il nostro spedizioniere ci ha inviato per posta prioritaria l’originale della bolla doganale di esportazione ma noi non l’abbiamo mai ricevuta, per avere un duplicato come dobbiamo fare?

Risposta: La richiesta del duplicato dell'esemplare n. 3 della dichiarazione doganale di esportazione deve essere effettuata all'Ufficio doganale di esportazione, ossia alla Dogana di partenza (che può coincidere con quella di uscita).

Per avere ulteriori informazioni si può consultare, sul sito web di questa Agenzia (www.agenziadogane.gov.it), la circolare n. 75/D dell'11/12/02, nella sezione "Norme doganali - Circolari - anno 2002".

 

 

ESPORTAZIONE TEMPORANEA

Quesito – Esportazione temporanea per assistenza/riparazione:

Debbo spedire, per assistenza/riparazione un apparecchio elettronico nel Paese dove è stato costruito che non fa parte dell’Unione Europea. Mi è stato detto che al ritorno in Italia dovrò ripagare i diritti doganali (da me già pagati all’atto dell’acquisto). Corrisponde a verità?

Risposta: L'esportazione di merce per la riparazione rientra sotto il profilo doganale nel regime cosiddetto di “perfezionamento passivo”. Tale regime consente di esportare temporaneamente fuori dal territorio doganale della Comunità merci comunitarie per sottoporle ad operazioni di “perfezionamento” (lavorazioni, riparazioni, assemblaggi, ecc.) e di reimportare i prodotti ottenuti dal perfezionamento, in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione.

Solo nel caso in cui la riparazione (il perfezionamento)sia statoeffettuato gratuitamente, le merci al momento della reimportazionenon saranno gravate da alcun dazio. Invece se per la lavorazione è previsto ilpagamento di un compenso, sull’importo di questo verrà calcolato il dazio e l’IVA (le aliquote saranno quelle previste per il prodotto ottenuto dal perfezionamento).

Il regime del perfezionamento passivo è disciplinato dagli articoli 145 e seguenti del Regolamento CEE n.2913/92 e dagli articoli 585 e seguenti del Regolamento CEE n. 2454/93 (come modificato dal Regolamento CE n.993/01),

L’autorizzazione al regime di perfezionamento passivo è rilasciata dall’ufficio doganale competente per il territorio dove ha sede la ditta che lo richiede.

 

Quesito – Esportazione temporanea per riparazione in garanzia:

Ho inviato in un Paese che non fa parte dell’Unione Europea un bene per una riparazione gratuita in garanzia. Una volta riparato, il bene mi è stato rinviato ma ho dovuto pagare i diritti doganali. Preciso che sullo stesso bene al momento dell’acquisto, un anno fa, erano già stati pagati gli oneri doganali e l’IVA. Posso chiedere un rimborso? A quale ufficio?

Risposta: L’esportazione temporanea fuori dal territorio doganale della Comunitàdi un bene comunitario da sottoporre a riparazione gratuita o ad altre operazioni prive di carattere commerciale, e la successiva reimportazione dello stesso bene in esenzione totale (o parziale)dei dazi, rientra nel cosiddetto regime doganale di “perfezionamento passivo”, previsto dalla normativa comunitaria (art. 497 del Regolamento CEE n. 2454/93). L’autorizzazione all’applicazione di questo regime, però, va richiesta alla dogana in via preventiva.

Tuttavia, poiché nello stesso Regolamento (all’art. 508) è prevista la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere una autorizzazione retroattiva, si consiglia di rivolgersi all’Ufficio doganale più vicino (possibilmente quello in cui è stata effettuato l’operazione di esportazione) per ottenere notizie riguardo agli adempimenti necessari.

 

Quesito – Esportazione temporanea per esposizione/vendita di merci ad una fiera:

Per inviare in un Paese che non fa parte dell’Unione Europea della merce per una fiera, quale procedura doganale e quali documenti sono necessari? Inoltre nel caso in cui la suddetta merce fosse venduta come dobbiamo comportarci?

Risposta: È possibile ricorrere all'istituto dell'esportazione temporanea, procurandosi un apposito documento doganale internazionale (il cosiddetto Carnet ATA) presso una Associazione abilitata (per l'Italia, presso l’Unione Italiana delle Camere di Commercio) che accompagnerà la merce.

Si precisa che il termine per la reimportazione della merce non può superare il termine di validità del carnet stesso.

Nel caso di vendita all'estero della merce, è necessario che l’operazione sia regolarizzata ai fini doganali, come prevede al riguardo l'art. 798 del Regolamento CEE 2454/93, ossia:

  • l'esportatore deve presentare, insieme al Carnet ATA, una dichiarazione d'esportazione definitiva su uno specifico modello doganale (il DAU);
  • la dogana d'esportazione invalida il volet (ossia la parte staccabile)e la matrice reimportazione del Carnet e quindi vista l'esemplare n. 3 del DAU, attestando così che la merce è stata esportata definitivamente.

Trattandosi di una questione prettamente operativa, si consiglia di rivolgersi al locale ufficio doganale per ogni ulteriore chiarimento.

 

FRANCHIGIE

Quesito – Quantitativo massimo di sigarette al seguito dei viaggiatori: Sono un cittadino italiano e spesso faccio dei viaggi all’estero per lavoro. Volevo farvi la seguente domanda: qual è il limite massimo, in termini di numero di pezzi, di sigarette che posso importare in Italia dall’estero per uso esclusivamente personale? Il limite cambia per i viaggi tra Paesi della Comunità Europea e Paesi fuori dalla Comunità Europea?

Risposta: Un viaggiatore in arrivo da un Paese che non fa parte dell’Unione Europea, può portare con sé, in esenzione dei diritti doganali, sigarette per un quantitativo massimo di 200 pezzi (una stecca); mentre un viaggiatore che si sposta da uno all'altro dei Paesi dell'Unione Europea può portare con sé sigarette per un quantitativo massimo di 800 pezzi (quattro stecche).

Per avere ulteriori informazioni si può consultare la “Carta doganale del viaggiatore” reperibile anche sul sito web di questa Agenzia (www.agenziadogane.gov.it), nella sezione In un click, alla voce “Consigli per il viaggiatore", "Carta doganale del viaggiatore".

 

Quesito – Importazione di beni ereditati:

Dopo la morte di un mio parente, dovrei far entrare da un Paese che non fa parte dell’Unione Europea degli effetti personali. Vi prego di indicarmi come devo procedere.

Risposta: Per beni personali acquisiti per successione legale o testamentaria da una persona fisica residente nel territorio doganale dell’Unione Europea, è consentita l’importazione in franchigia dai diritti doganali (articolida 16 a 19 del Regolamento CEE n.918/83).

Si precisa al riguardo che:

  • rimangono comunque esclusi dalla franchigia i beni indicati nell’articolo 17 dello stesso Regolamento (ad esempio: prodotti alcolici, tabacchi e prodotti del tabacco, mezzi di trasporto a carattere commerciale, etc.)
  • l'importazione in franchigia potrà essere effettuata entro due anni dall’entrata in possesso dei beni.

Per ottenere l’autorizzazione all’ammissione in franchigia, l’interessato dovrà presentare all’Autorità Doganale dello Stato Membro di importazione, un documento rilasciato da un notaio o da un’altra Autorità competente del Paese Terzo, che attesti che i beni importati sono stati acquisiti per successione.

L‘autorizzazione alla franchigia viene rilasciata, su richiesta dell’interessato, direttamente dall’ufficio doganale periferico competente per il luogo di arrivo delle merci.

Per avereulteriori informazioni si può consultare la circolare n.22/D del 05/05/04. reperibile sul sito web di questa Agenzia (www.agenziadogane.gov.it), nella sezione "Norme Doganali" - Circolari - Anno 2004".

 

Quesito – Trasferimento mobilia da un Paese extra UE:

Ho la necessità di trasferire dei mobili di mia proprietà da un Paese che non fa parte dell’ Unione Europea. Quali sono gli adempimenti doganali richiesti in questi casi?

Risposta: Per beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale da un Paese al di fuori dell’Unione Europea ad uno all’interno della Unione, è consentita l’importazione in franchigia dai diritti doganali (articoli da 2 a 10 del Regolamento CEE n. 918/83 e art. 3 del DM n. 489 del 1997) ammesso che:

  • l’interessato trasferisca la sua residenza normalenel territorio della Comunità dopo averla avuta fuori dell’Unione da almeno dodici mesi consecutivi;
  • i beni personali importati siano stati utilizzati per un periodo di almeno sei mesi nel luogo di precedente residenza.

L'autorizzazione alla franchigia è rilasciata, su richiesta dell'interessato, direttamente dall'ufficio doganale periferico competente per il luogo di arrivo delle merci.

Per avere ulteriori informazioni al riguardo si può consultare la circolare n.22/D del 05/05/04. reperibilesul sito web di questa Agenzia (www.agenziadogane.gov.it)nella sezione "Norme Doganali" - circolari - anno 2004".

 

Quesito – Regalo proveniente da Paese extra UE:

Un privato mi ha speditoda un Paese che non fa parte della Unione Europea, un oggetto in regaloed ho avuto la sorpresa di dover pagare le spese doganali anche se sulla bolla di spedizione era stato espressamente indicato GIFT (regalo). Vorrei sapere come vengono calcolate in questo caso le spese doganali.

Risposta: Sotto il profilo doganale,la normativa in vigore prevede la franchigia dai diritti all'importazione quando:

  • la spedizione avviene da un privato ad un privato
  • sia priva di carattere commerciale
  • sia effettuata a titolo gratuito
  • non superi i 45 Euro per spedizione

(Regolamento CEE n. 918/83, Decreto Ministeriale 5 dicembre 1997 n. 489 articoli 7/9).

Per avere ulteriori informazioni al riguardo si può consultare la circolare n.22/D del 05/05/04. reperibilesul sito web di questa Agenzia (www.agenziadogane.gov.it)nella sezione "Norme Doganali" - circolari - anno 2004".

Nel caso in cui la spedizione non rientri in tale ambito, si fa presente che, in linea generale, all'atto dell'introduzione in Italia di merce con origine extra UE, si dovrà provvedere al pagamento:

  • dei dazi (se previsti), che sono calcolati sul “valore della transazione” (valore comprensivo delle spese di trasporto e assicurazione) e le cui aliquote variano a seconda della merce che si intende importare;
  • dell'IVA (normalmente al 20%) calcolata sul “valore della transazione”, aumentato dell'eventuale aliquota daziaria.

Si evidenzia, tuttavia, che è necessario stabilire con precisione la tipologia della merce, anche da un punto di vista merceologico, sia per l’applicazione dell’esatto trattamento daziario e fiscale, sia per accertare l’eventuale necessità di licenze o l’esistenza di limitazioni all'importazione.

Informazioni utili in proposito si possono acquisire consultando il sito web di questa Agenzia (www.agenziadogane.gov.it), alla pagina "La Tariffa Doganale (TARIC)" .

Si fa presente, comunque, che la classifica definitiva della merce viene determinata direttamente dai funzionari doganali solo all'atto della presentazione della stessa in dogana.

 

Quesito – Acquisto di oggetti di scarso valore tramite internet:

Spesso effettuo acquisti di scarso valore tramite internet ed a volte ho la sorpresa di dover pagare delle spese doganali. Vorrei sapere come vengono calcolate queste spese doganali?

Risposta: Sotto il profilo doganale, la normativa comunitaria in vigore consente l'ammissione in franchigia dai diritti (dazio ed IVA) all'importazione per le spedizioni di merci di valore trascurabile a condizione che:

  • le merci spedite da un soggetto residente in un Paese che non fa parte dell’Unione Europea ad una persona che si trova nella Comunità, non superano il valore di 22 Euro per spedizione.

(articolo 27 del Regolamento CEE n.918/83 e articolo 5 del DM n.489/97)

Nel caso in cui non si verificano le citate condizioni, invece, in linea generale, al momento dell'introduzione in Italia di merce con origine da un Paese extra UE,l'importatore dovrà provvedere al pagamento:

  • dei dazi (se previsti), che sono calcolati sul “valore della transazione” (valore comprensivo delle spese di trasporto e assicurazione) e le cui aliquote variano a seconda della merce che si intende importare;
  • dell'IVA (normalmente al 20%) calcolata sul “valore della transazione”, aumentato dell'eventuale aliquota daziaria.

Si evidenzia, tuttavia, che è necessario stabilire con precisione la tipologia della merce, anche da un punto di vista merceologico, sia per l’applicazione dell’esatto trattamento daziario e fiscale, sia per accertare l’eventuale necessità di licenze o l’esistenza di limitazioni all'importazione;

Informazioni utili in proposito si possono acquisire consultando il sito web di questa Agenzia (www.agenziadogane.gov.it), alla pagina "La Tariffa Doganale (TARIC)".

Si fa presente comunque che la classifica definitiva della merce viene determinata direttamente dai funzionari doganali solo all'atto della presentazione della stessa in dogana.

 

Quesito – Beni al seguito:

Vorrei sapere qual è l’importo in franchigia di cui può fruire senza pagare alcun dazio un viaggiatore che rientra da un Paese extra UE con dei beni al seguito.

Risposta: La vigente normativa comunitaria prevede la franchigia dai diritti doganali (dazio ed IVA) all'importazione per le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un Paese che non fa parte dell’Unione Europea ammesso che queste merci:

  • siano prive di carattere commerciale
  • non superino un valore complessivo di 175 Euro (ilvalore si riduce a 90 Euro per i minori di 15 anni)

(articolo 45 e seguenti del Regolamento CEE n. 918/83 e il DM n. 500/98).

Per i prodotti del tabacco, per gli alcol e le bevande alcoliche e per i profumi, sono invece previsti dei limiti quantitativi che potranno essere rilevati sul sito web di questa Agenzia (www.agenziadogane.gov.it), nella sezione "Consigli per il viaggiatore" alla voce "Carta doganale del viaggiatore".

Si precisa che superati i limiti indicati verranno applicati i diritti doganali relativi alle merci in importazione.

 

IMPORTAZIONE

Quesito – Calcolo oneri doganali su merce da importare:

Desidererei conoscere come fare per calcolare l’importo degli oneri doganali per merci acquistate fuori dalla Unione Europea ed importate in Italia.

Risposta: La base imponibile per l'applicazione dei dazi ad valorem (la quasi generalità dei dazi) è costituita dal valore della transazione, cioè dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci (normalmente il prezzo riportato in fattura), comprensivo delle spese di trasporto e assicurazione (articoli 29 e seguenti del Regolamento CEE n. 2913/92 eart. 32 dello stesso Regolamento CEE).

Invece la base imponibile su cui va calcolata l'IVA all'importazione è costituita dal valore doganale sopra descritto, al quale vanno sommati gli eventuali dazi e le spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio della Comunità (articolo 69 del DPR n. 633/72).

Si evidenzia, tuttavia, che è necessario stabilire con precisione la tipologia della merce, anche da un punto di vista merceologico, sia per l’applicazione dell’esatto trattamento daziario e fiscale, sia per accertare l’eventuale necessità di licenze o l’esistenza di limitazioni all'importazione.

Informazioni utili in proposito si possono acquisire consultando il sito web di questa Agenzia (www.agenziadogane.gov.it), alla pagina "La Tariffa Doganale (TARIC)".

Si fa presente, comunque, che la classifica definitiva della merce viene determinata direttamente dai funzionari doganali solo all'atto della presentazione della stessa in dogana.

 

Quesito - Diritti doganali per acquisto strumento musicale da Paesi extra UE:

Dovendo acquistare uno strumento musicale proveniente da un Paese che non fa parte dell’Unione Europea, vorrei sapere a quali spese doganali vado incontro.

Risposta: In linea generale, al momento dell'introduzione in Italia di merce con origine extra UE,l'importatore dovrà provvedere al pagamento:

  • dei dazi (se previsti), che sono calcolati sul “valore della transazione” (valore comprensivo delle spese di trasporto e assicurazione) e le cui aliquote variano a seconda della merce che si intende importare;
  • dell'IVA (normalmente al 20%) calcolata sul “valore della transazione”, aumentato dell'eventuale aliquota daziaria.

Si precisa, tuttavia, che è necessario stabilire con precisione la tipologia della merce, anche da un punto di vista merceologico, sia per l’applicazione dell’esatto trattamento daziario e fiscale, sia per accertare l’eventuale necessità di licenze o l’esistenza di limitazioni all'importazione;

Informazioni utili in proposito si possono acquisire consultando il sito web di questa Agenzia (www.agenziadogane.gov.it), alla pagina "La Tariffa Doganale (TARIC)" - sezione XVIII - capitolo 92, strumenti musicali.

Quesito – Diritti doganali per acquisto materiale informatico da Paesi extra Ue:

Dovendo acquistare del materiale informatico del tipo: Computer, Notebook (PC portatile), Stampante per PC, etc., proveniente da un Paese che non fa parte dell’Unione Europea, vorrei sapere a quali spesedoganali vado incontro.

Risposta: In linea generale, al momento dell'introduzione in Italia di merce con origine extra UE, l'importatore dovrà provvedere al pagamento:

  • dei dazi (se previsti), che sono calcolati sul “valore della transazione” (valore comprensivo delle spese di trasporto e assicurazione) e le cui aliquote variano a seconda della merce che si intende importare;
  • dell'IVA (normalmente al 20%) calcolata sul “valore della transazione”, aumentato dell'eventuale aliquota daziaria.

Si evidenzia, tuttavia, che è necessario stabilire con precisione la tipologia della merce, anche da un punto di vista merceologico, sia per l’applicazione dell’esatto trattamento daziario e fiscale, sia per accertare l’eventuale necessità di licenze o l’esistenza di limitazioni all'importazione.

Informazioni utili in proposito si possono acquisire consultando il sito web di questa Agenzia (www.agenziadogane.gov.it), alla pagina "La Tariffa Doganale (TARIC") - sezione XVI - capitolo 84, voce 8471.

 

Quesito – Dazio forfettario per merci di provenienza extra UE:

Ho sentito parlare di un dazio forfettario per le merci provenienti da Paesi che non fanno parte dell’Unione Europea e destinate ad un cittadino italiano. Potreste darmi maggiori informazioni?

Risposta: Le “Disposizioni preliminari alla Tariffa doganale comune” consentono l'applicazione di un “dazio forfettario” (3,5%) ad valorem sulle merci contenute nelle spedizioni inviate da un privato ad un altro privato, oppure contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che abbiano le seguenti caratteristiche:

  • presentano carattere occasionale;
  • sono merci riservate all'uso personale o familiare;
  • sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento.

L’applicazione del dazio forfettario del 3,5% è possibile quando il valore delle merci, per le quali è prevista l’applicazione di dazi all’importazione, non supera 350 Euro, per spedizione o per viaggiatore.

Si precisa che il dazio forfettario non può essere applicato ai "Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati", spediti oppure a seguito di viaggiatori, in quantità superiore ai limiti fissati (articolo 31 o 46 del Regolamento CEE 918/83, come modificato dal Regolamento CEE 355/94).

 

IMPORTAZIONE TEMPORANEA

Quesito – Importazione temporanea per riesportazione dopo lavorazione: Un mio cliente, che ha sede in un Paese che non fa parte dell’Unione Europea deve spedirmi della materia prima che restituirò dopo la lavorazione.

La materia prima quindi non ci verrà venduta ma solo inviata.

Dopo la lavorazione invieremo i pezzi finiti fatturando unicamente il valore della lavorazione. Come è più opportuno procedere in dogana per evitare di pagare al momento della consegna gravosi diritti doganali ?

Risposta: Nel caso descrittoè possibile richiedere preventivamente alla dogana competente sul luogo dove viene effettuata la lavorazione, un’autorizzazione all’applicazione del regime doganale di “ perfezionamento attivo”. Questo regime consente di importare temporaneamente merci non comunitarie da sottoporre a lavorazione (o a riparazione)e riesportare i prodotti finiti fuori dal territorio della Comunità senza pagare i diritti doganali sulla materia prima importata temporaneamente. L’unica prestazione richiesta è il versamento di una garanzia pari all’importo dei diritti doganali che si sarebbero dovuti versare sulla materia prima importata. La garanzia viene restituita al momentodella riesportazione dei prodotti cosiddetti “compensatori”.

Il regime di perfezionamento attivo è disciplinato dall’art. 114 del Regolamento CEE n. 2913/92 e dagliart.549e seguenti del Regolamento CEE n. 2454/93.

Per ottenere ogni ulteriore informazionesull’operazione descrittasi consiglia di rivolgersi all’ufficio doganale territorialmente competente.

 

INTRASTAT

Quesito – Richiesta notizie concernenti disposizioni intrastat:

Desidero sapere se esiste un manuale di istruzioni riguardante la corretta compilazione dei modelli intra.

Risposta: L'argomento in questione è regolamentato dal DM 27 ottobre 2000 allegato VII (G.U. n. 261 dell'8/11/2000), dal DM 12 dicembre 2002 (G.U. n. 298 del 20/12/2002), dal Decreto 3 agosto 2005 (G.U. n. 186 dell'11/08/2005) e, da ultimo dal Decreto 20 dicembre 2006 (G.U. n. 302 del 30/12/2006), consultabili sul sito web dell’Agenzia delle Dogane (www.agenziadogane.gov.it) alla voce “Intrastat”, in “Riferimenti normativi sull’Intrastat”.

In ogni caso,per ulteriori informazioni in proposito, si consiglia di rivolgersi all'ufficio doganale competente per territorio (in base alla sede del soggetto obbligato) alla ricezione dei modelli INTRA.

 

Quesito – Acquisto di merce da Paese comunitario:

Dovrei acquistare, da un fornitore comunitario, della merce da utilizzare in Italia. Vorrei sapere se è necessario sdoganare la merce e, in tal caso, come fare?

Risposta: Con la creazione del Mercato Unico, è stata attuata la libera circolazione dei beni all'interno dell'Unione Europea senza l'espletamento di formalità doganali e senza l'applicazione dei diritti doganali per i beni acquistati e provenienti dai Paesi dell'Unione Europea.

In caso di transazioni commerciali effettuate tra due soggetti d'imposta di due diversi Stati membri, l’operazione è regolamentata dalla disciplina intracomunitaria (Decreto Legge 331/93) e dalla disciplina INTRA (Decreto Legge n. 16/93).

Se l’acquisto è invece effettuato a titolo di privato consumatore, sarà comprensivo della corrispondente aliquota IVA in vigore nel Paese comunitario di provenienza.

 

Quesito – Sanzioni in caso di omessa/tardiva presentazione modello INTRA:

Nel caso in cui sia scaduto il termine di presentazione del modello INTRA quali sono gli adempimenti per la regolarizzazione? È possibile il ravvedimento operoso?

Risposta:Le violazioni in materia di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari sono sanzionate come previsto dall’'articolo 11, comma 4 del D. L.vo n. 471/1997.

L'istituto del “ravvedimento operoso” è, invece, disciplinato dall'articolo 13 del D.L.vo n. 472/97, come modificato dal D. L.vo n. 32/2001.

In pratica, il ravvedimento per la tardiva presentazione dei Modelli INTRA si effettua con il pagamento di una sanzione ridotta (1/5 del minimo, cioè 103 euro) tramite Modello F24, indicando come codice-tributo”8911” e come anno di riferimento quello in cui è avvenuta la violazione.

Si precisa che per maggiori informazioni occorre rivolgersi direttamente al locale Ufficio delle Entrate, competente all’irrogazione delle sanzioni per la tardiva od omessa presentazione dei modelli INTRA.

Le disposizioni normative ed amministrative di riferimento dell’Agenzia delle Entrate sono:

la Circolare n.23/E del 25 gennaio 1999; la Circolare n. 77/E del 3 agosto 2001 e la risoluzione n. 20/E del 16 febbraio 2005.

 

Quesito – Spese di trasporto su acquisti/cessioni intracomunitarie:

Avrei bisogno di sapere se le spese di trasporto, nel caso di acquisti e/o cessioni intracomunitarie, vanno ad aumentare il valore della merce.

Risposta: Le spese accessorie ed, in particolare, le spese di trasporto concorrono a determinare la base imponibile degli acquisti e/o cessioni intracomunitari

Infatti l' articolo .43 del d.l. n.331/93, nel fornire la base imponibile degli acquisti e/o cessioni intracomunitari, rimanda agli articoli da 12 a 15 del DPR n.633/72, in base ai quali viene affermato che concorrono a formare la base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri sostenuti.

 

Quesito – Modello INTRA ter:

Vorrei avere un chiarimento in ordine all’utilizzo del modello INTRA ter.

Risposta: Il modello INTRA-ter può essere utilizzato sia per modificare che per integrare un modello INTRA precedentemente presentato (vale a dire per inserire un'intera operazione non precedentemente comunicata), ma non può essere utilizzato per sanare la mancata presentazione di un modello riferito ad un periodo precedente.

 

Quesito – Compilazione on-line modello intrastat:

Vorremmo conoscere le procedure per la compilazione on-line del modello INTRA.

Risposta: Tutte le informazioni utili a questo riguardo sono presenti sul sito dell’Agenzia (www.agenziadogane.gov.it) alla voce “Intrastat” della sezione Click rapidi. Per le richieste di supporto tecnico scrivere a dogane.helpdesk.intra@agenziadogane.it .

 

SPEDIZIONI POSTALI

Quesito – Ritardo consegna pacchi postali: Sono in attesa di un pacco postale speditomi da un Paese che non fa parte dell’Unione Europea. Vorrei avere informazioni utili al suo reperimento, o comunque indicazioni sull’Ufficio o organo a cui rivolgermi per avere notizie.

Risposta: Il servizio dei pacchi postali è gestito direttamente in regime di procedura domiciliata dalla Società Poste Italiane SPA. Per eventuali disguidi o ritardi nella consegna della merce occorre quindi rivolgersi ai gateway (Uffici di smistamento) postali.

La Società Poste Italiane SPA ha appositamente attivato un numero di call center (803160) a cui rivolgersi .

 

Quesito – Spese postali: Per ogni pacco ricevuto, ho dovuto pagare 5,50 Euro di tasse doganali, nonostante sul pacco fosse espressamente indicato GIFT (regalo)...Come mai?

Risposta: La generica indicazione di “spese di sdoganamento” riportata sulle distinte che accompagnano le spedizioni postali, non si riferisce ai diritti doganali che gravano sui beni importati ma alle spese(Euro 5,50) riscosse da Poste Italiane SPA per il servizio di spedizione internazionale effettuato. Qualsiasi richiesta di chiarimenti in proposito va rivolta quindi alla Società Poste Italiane SPA.

 

VEICOLI

Quesito - Circolazione di un veicolo, con targa non comunitaria, sul territorio nazionale:

Vorrei sapere se un veicolo con targa di un Paese che non fa parte dell’Unione Europea può circolare sul territorio italiano. Gradirei conoscere la normativa al riguardo.

Risposta: Sotto il profilo doganale, il caso da Lei proposto è disciplinato dall’articolo n. 558 del Regolamento CEE n.2454/93 (come modificato dal Regolamento CE n. 993/01)che prevede, nell’ambito del cosiddetto regime di “ammissione temporanea”, l’esonero totale dai dazi di importazione per un mezzo di trasporto che sia immatricolato fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori dello stesso territorio e da quest' ultima utilizzato.

Per qualsiasi ulteriore informazione al riguardo, si consiglia di rivolgersi all'ufficio doganale di ingresso nel territorio doganale comunitario.


 

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