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FAQ: le risposte alle domande più frequenti

Si riportano di seguito una serie di domande più comuni formulate dagli utenti, con le relative risposte, per risolvere alcuni quesiti ed offrire più chiarezza su questa nuova figura di soggetto, riconosciuta a livello comunitario, denominata Operatore Economico Autorizzato - A.E.O. -.

RIFERIMENTI NORMATIVI E LINEE GUIDA COMUNITARIE

 

D: Quale la base giuridica dell’AEO?

R: La certificazione AEO è prevista dalle seguenti disposizioni:

  • art. 5bis del Reg. (CEE) n. 2913/92 (CDC), come modificato dal Reg. (CE) n. 648/2005 ;
  • articoli da 14bis a 14 quinvicies del Reg. (CEE) 2454/93 (DAC) come modificati dal Reg. (CE) 1875/2006;

 

D: Quali sono le principali linee guida comunitarie?

R: Le principali linee guida comunitarie sono costituite da:

  • il Modello comunitario Compact AEO, descritto nel documento TAXUD/1452/2006 relativo alla metodologia di controllo AEO (metodo di mappatura dei rischi e approccio alla valutazione soggettiva dei rischi);
  • gli Orientamenti sulle condizioni e criteri per il rilascio del certificato AEO (Doc.TAXUD/1450/2006 - versione del 29.6.2007).

 

D: Cosa sono gli orientamenti comunitari?

R: Nel documento TAXUD/2006/1450 del 29 giugno 2007 (orientamenti) la parte 1 contiene spiegazioni ed esempi che possono essere d'ausilio, sia alle autorità doganali sia agli operatori economici, nel processo decisionale che conduce all'attribuzione dello status di AEO. La parte 2 contiene, invece, un questionario che elenca una serie di aspetti particolari in base ai quali le autorità doganali e gli operatori economici possono valutare se i criteri per ottenere lo status di AEO sono soddisfatti.

 

D: Cos’è il modello COMPACT OEA ?

R: il modello COMPACT OEA (TAXUD/1452/2006 del 13 giugno 2006) fornisce una metodologia per la valutazione dei rischi relativi a chi chiede lo status di AEO: l'obiettivo è di valutare, in base alla tabella allegata agli orientamenti, i rischi esistenti per il singolo richiedente e valutare la loro effettiva copertura. Il richiedente non deve obbligatoriamente rispondere a tutte le domande, ad esempio, a quelle che chiedono informazioni già note alle autorità doganali o a quelle che non si applicano alla propria situazione.

REQUISITI SOGGETTIVI

 

D: E’ un obbligo diventare AEO?

R: Un operatore economico non è obbligato a divenire operatore economico autorizzato: si tratta di una scelta individuale, che dipende dalle condizioni specifiche di ciascuno.

 

D: Chi può diventare AEO?

R: Gli operatori economici.
Ai sensi dell’art. 1, punto 12 delle Disposizioni di Attuazione del Codice (Reg. CEE n. 2454/93) per operatore economico si intende “una persona che, nel corso delle sue attività commerciali, prende parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale”.

 

D: Quali soggetti possono richiedere i certificati AEO ?

R: Possono richiedere i certificati AEO:

  • gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale della Comunità;
  • gli operatori economici extracomunitari qualora vi sia un accordo di mutuo riconoscimento del certificato AEO tra la Comunità ed il Paese Terzo ove è insediato il richiedente;
  • le società aeree o marittime non comunitarie ma che dispongono di una sede locale o che usufruiscono delle semplificazioni di cui agli artt 324 sexies, 445 o 448 del Reg. (CEE) 2454/93.

 

D: Chi deve rispettare i requisiti soggettivi per la comprovata osservanza degli obblighi doganali?

R: Gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria devono essere rispettati da:

  • il richiedente;
  • le persone responsabili della società o che ne esercitano il controllo di gestione;
  • il rappresentante legale;
  • la persona responsabile delle questioni doganali all’interno della società;
  • il dichiarante in dogana.

Tali soggetti non devono aver commesso nell’arco dei tre anni che precedono la presentazione dell’istanza una infrazione grave o infrazioni reiterate alla regolamentazione doganale.

 

D: Quali sono i criteri per ottenere lo status?

R: I criteri stabiliti negli articoli dal 14 octies - al 14 duodecies del regolamento 1875/06 sono i seguenti, con riferimento al tipo di certificato richiesto:

Criteri da soddisfare AEOC
(affidabilità doganale)
AEOS
(affidabilità sicurezza)
AEOF
(affidabilità doganale e sicurezza)
1. Compliance doganale X X X
2. Solvibilità Finanziaria X X X
3. Appropriati Standard di Tenuta delle Registrazioni contabili X X X
4. Standard in materia di Sicurezza   X X

 

TIPOLOGIE DI CERTIFICATO

 

D: Quanti sono i certificati AEO?

R: L’art 14 bis delle disposizioni applicative del codice doganale (Reg. 1875/2006) prevede tre tipi di certificati AEO:

  1. AEOC (Customs) - semplificazioni doganali;
  2. AEOS (Security) - sicurezza;
  3. AEOF (Full) - Dogane + sicurezza.

BENEFICI DIRETTI E INDIRETTI

BENEFICI DIRETTI

 

D: Quali sono le agevolazioni previste dal programma AEO?

R: I benefici si distinguono in benefici generali ed ulteriori benefici connessi ai controlli doganali, come evidenziato nelle due tabelle sottostanti.

Tipo di certificato
Benefici generali
AEOC AEOS AEOF
Più facile accesso alle semplificazioni doganali (1) X   X
Facilitazioni per i controlli di sicurezza   X X
Possibilità di preavvertire l'operatore in caso di selezione per il controllo (dal 1 luglio 2009)   X X
Riduzione della quantità di dati da fornire per la dichiarazione sommaria   X X

 

Tipo di certificato
Ulteriori benefici connessi ai controlli doganali
AEOC AEOS AEOF
Minori controlli fisici e documentali X X X
Priorità di trattamento del carico, in caso di selezione per il controllo(dal 1 luglio 2009) X X X
Possibilità di scelta del luogo di effettuazione del controllo (soggetto ad accordo con la dogana) (dal 1 gennaio 2008) X X X


(1) Procedure domiciliate, dichiarazione semplificata, stato di speditore autorizzato, semplificazioni per il transito,ecc.

BENEFICI INDIRETTI

 

D: Quali sono i vantaggi indiretti per l’AEO?

R: I principali vantaggi derivanti dallo status AEO consistono in:

  • migliori relazioni con le autorità doganali (client coordinator);
  • maggiore velocità nelle spedizioni;
  • aumento della sicurezza e migliore comunicazione tra le parti della catena logistica;
  • diminuzione dei problemi legati alla sicurezza.

ITER PROCEDURALE

 

D: Da quale data potrà essere riconosciuto lo status di AEO?

R: il nuovo status comunitario di AEO potrà essere rilasciato a favore degli operatori economici riconosciuti affidabili che produrranno apposita istanza a partire dal 1° gennaio 2008. Tutte le attività pendenti nell’ambito della certificazione doganale nazionale (siano esse relative alle nuove certificazioni doganali da rilasciare od ai rinnovi da effettuare) devono essere necessariamente ultimate entro il 31 dicembre dell’anno in corso.

 

D: Dove si presenta l’istanza?

R: L’istanza deve essere presentata su modello standard comunitario (allegato 1 quater del Regolamento 1875/06) per iscritto o in formato elettronico all’autorità doganale dello Stato Membro ove (criterio generale):

  • il richiedente ha la contabilità principale relativa alle operazioni doganali in cui è effettuata almeno parte delle operazioni doganali oggetto del certificato oppure
  • la contabilità principale, nel sistema informatico del richiedente è accessibile all’autorità doganale.

Per l’Italia, l’Ufficio delle dogane competente per il luogo in cui l’operatore detiene la contabilità principale relativa alle operazioni svolte ed in cui è effettuata almeno parte delle operazioni oggetto delle operazioni AEO.

 

D: Quali sono gli adempimenti dell’Amministrazione doganale?

R: Gli adempimenti e le tempistica sono contenuti nella regolamentazione comunitaria (Reg. 1875/06).

 

D: Quali sono i possibili esiti della relazione di audit finale?

R: A seguito dell’attività di audit, l’Ufficio delle dogane trasmette agli organi gerarchicamente sovraordinati la relazione finale:

  • in caso di esito positivo, tale relazione sarà comprensiva dello schema di autorizzazione comunitaria con i dati relativi al richiedente ed al tipo di certificato da rilasciare, (Allegato 1 quinquies del Reg. 1875/06);
  • nel caso di esito negativo, l’Ufficio delle dogane evidenzierà nella relazione conclusiva i motivi ostativi al rilascio dello status;
  • ulteriore ipotesi è riscontrabile nel caso di “sospensione” del rilascio dello status, in attesa dell’attuazione delle azioni correttive, suggerite in sede di piano di audit dall’Ufficio locale

 

D: L’Agenzia delle Dogane emanerà una circolare esplicativa in materia?

R: Si, è prevista, a breve, l’emanazione di una circolare che disciplinerà il processo per il rilascio dello status di AEO.

 

D: Un certificato di affidabilità doganale rilasciato in base al programma di audit nazionale conserva la sua validità oltre il 31/12/2007?

R: le procedure di certificazione doganale in corso devono essere portate a termine entro il 31 dicembre 2007. Il certificato nazionale, laddove ancora attivo alla data del 31 dicembre 2007, è considerato valido fino alla sua naturale scadenza e produttivo di effetti, ovviamente, solo sul piano nazionale. Non è più possibile richiedere il rinnovo del certificato dopo il 31/12/2007. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà per l’operatore di richiedere, con specifica istanza, l’attivazione della procedura per il riconoscimento dello status comunitario.


 

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