
Nell'ambito del settore delle restituzioni all'esportazione, dalla sua istituzione ad oggi, si è evidenziato, tra gli altri fenomeni, anche la presenza di irregolarità per ciò che concerne la liquidazione di tali sovvenzioni; i fattori che ne hanno determinato il sorgere sono i più vari, non ultimi quelli correlati a questioni di carattere squisitamente giuridico.
La prima norma comunitaria introdotta dalla Commissione Europea è stata la modifica dell'articolo 11 del regolamento CEE 3665/87, con il quale, per la prima volta, è stato introdotto il concetto di Sanzione amministrativa comunitaria, con particolare riguardo all'ipotesi di indebita richiesta di restituzioni all'esportazione. La materia fu poi totalmente ripresa dall'art.51 del Reg. CE 800/1999, ora art. 48 del Reg. Ce 612/2009.
Sotto l'aspetto organico e sistematico la nuova disciplina è senz'altro più efficace di quella precedente, in quanto mentre l'art.11 trattava congiuntamente la sanzione ed il recupero delle restituzioni indebitamente percepite, le norme attualmente vigenti trattano, con l'istituzione del Capo 2, separatamente la sanzione, regolamentata dall'articolo 51, ora art. 48 del Reg. Ce 612/09, e il recupero dell'indebito, regolamentato dall'articolo 52, ora art. 49.
L’ articolo 48 del Reg. Ce 612/2009 prevede particolari sanzioni nel caso in cui, in sede di dichiarazione di esportazione, viene richiesta una restituzione superiore a quella spettante, anche se detta richiesta è stata effettuata in buona fede; in tal caso la sanzione è pari alla metà della differenza fra quanto richiesto e quanto dovuto ( art. 48 par. 1 lettera a). Nel caso in cui si accerta che deliberatamente l'esportatore ha fornito false informazioni (dolo), al fine di beneficiare di una restituzione superiore a quella spettante, la sanzione da applicare è il doppio della differenza tra la restituzione richiesta e quella spettante (art. 48 par. 1 lettera b).
- Nel caso in cui la dogana all'atto delle formalità doganali di esportazione, a seguito di un controllo fisico ai sensi del Reg. CE 386/90 e 2090/02 - abrogati rispettivamente dai Reg. CE 1234/07 e 1276/08 dal 01/01/09 - o di un controllo a posteriori, accerta un quantitativo di merce esportato inferiore a quello indicato nella dichiarazione di esportazione, viene applicata la sanzione pari a metà della differenza fra quanto dichiarato e quanto effettivamente accertato. La sanzione viene dedotta dall'importo della restituzione (art. 48 par. 1 lett. a).
- Nel caso in cui la dogana all'atto delle formalità doganali di esportazione, a seguito di un controllo fisico ai sensi del Reg. CE 386/90 e 2090/02 - abrogati rispettivamente dai Reg. CE 1234/07 e 1276/08 dal 01/01/09- o di un controllo a posteriori, accerta un prodotto diverso da quello indicato sul titolo agrex ed il prodotto accertato non rientra nel disposto dall'art.4 par.2 del Reg. CE 612/2009, si applica parimenti la sanzione nella misura di metà della differenza fra quanto richiesto e quanto dovuto (tuttavia, in questa ipotesi, risulta essere sempre pari a zero). In questo caso, come nel caso in cui la sanzione è maggiore della restituzione spettante, l'esportatore deve pagare l'importo negativo.
Con il Reg. CE 159, che ha modificato il Reg. CE 800/99 ed il Reg. CE 2090/02 (quest’ultimo già sostituito dal Reg. CE 1276/08), la Commissione Europea ha introdotto l’art. 51 par. 1 bis, ora art. 48 par. 2 del Reg. Ce 612/2009, al fine di istituire un idoneo regime sanzionatorio, che garantisca un’efficace applicazione dell’obbligo di indicare il tasso della restituzione all’esportazione nella dichiarazione di esportazione e scoraggi la comunicazione di informazioni inesatte. Infatti, in caso di differenze sostanziali fra la restituzione calcolata sulla base del tasso di restituzione indicata (in vigore alla data di prefissazione del titolo o, in caso di assenza di fissazione anticipata della restituzione, aliquota di restituzione percepita nei dodici mesi precedenti per le stesse operazioni di esportazione dello stesso prodotto o merce) e la restituzione all’esportazione effettivamente dovuta, le autorità doganali sarebbero indotte in errore e potrebbero non eseguire i controlli necessari.
L’art. 48 par. 2 non si applica:
Di seguito si elencano i casi di applicazione e di esenzione della sanzione.
A tal proposito si prega di consultare le modifiche apportate dalle istruzioni di servizio n° 6673 del 03.04.2001.
Per deroghe alla normativa in materia di sanzioni, con particolare riguardo ai titoli si prega di consultare le istruzioni di servizio n° 7753/2001.
Maggiori dettagli sono contenuti nella circolare n.87/D del 23 marzo 1995, concernente il Reg. Ce n.2945/94 che, modificando l'articolo 11 del Reg. Cee 3665/87, introdusse, per la prima volta, le sanzioni amministrative comunitarie in materia. Il contenuto del predetto art.11 è stato trasfuso negli articoli 51 e 52 del vigente regolamento Ce 800/1999, ora artt. 48 e 49 del Reg. Ce 612/2009.
I servizi della Commissione, con il documento di lavoro VI/5333/96 del 07.01.1997, hanno formulato alcuni esempi al fine di puntualizzare la portata della normativa vigente.