
Documenti d'importazione
AVVISI IMPORTANTI
- Con circolare n. 5689 del 05/08/2008 sono state emanate disposizioni in merito alle modalità di presentazione della documentazione bancaria/prove del pagamento da presentare a supporto della documentazione primaria (art. 16 par. 2 del Reg. Ce 800/99.
- Il Reg. CE n.1001 del 29.08.2007 ha introdotto alcune modifiche al Reg.CE n.800/1999. In particolare l’art.16 par.1, relativo alla prova dell’espletamento delle formalità doganali, è stato modificato nella parte in cui prevede che l’esportatore possa documentare l’importazione definitiva della merce nel paese terzo con una copia o fotocopia del documento doganale o una stampa delle informazioni equivalenti registrate per via elettronica dall’autorità doganale competente; la copia, la fotocopia o la stampa devono essere debitamente certificati conformi.
Il disposto dell’art.16 par.1 del regolamento in oggetto si applica alle istanze di restituzione presentate a decorrere dal 02.09.2007.
- Si richiama l'attenzione dell'utente sul fatto che le informazioni relative
ai documenti d'importazione e agli specimen messi a disposizione non sono vincolanti
per il SAISA, che potrà richiedere documentazione supplementare ogni
qualvolta lo ritenga opportuno, ove esistano dubbi sul contenuto stesso o comunque
sul buon esito dell'operazione.
Si fa inoltre presente che gli specimen sono a disposizione solo in
visione per l'utenza e che corrispondono in larga parte a quelli
rilasciati dalle competenti autorità dei paesi terzi, ma, per ciò
che concerne formato e colori, se ne differenziano in alcuni particolari.
La loro pubblicazione ha il solo scopo di agevolare, anche visivamente, gli
operatori nella corretta presentazione della documentazione in modo da ottenere
più rapidamente la liquidazione della restituzione.
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