
Il pagamento della restituzione all'esportazione è subordinato, per
la merce ad aliquota differenziata, alla presentazione della prova della definitiva
importazione della merce costituita dal documento doganale d'importazione nel
paese terzo, con il relativo pagamento dei dazi all'importazione. La prova dell'importazione
definitiva nel paese terzo è costituita dal documento doganale di importazione
definitiva nel paese terzo oppure da un attestato di scarico ed immissione in
consumo rilasciato da una società specializzata nei controlli
e nella sorveglianza, riconosciuta da uno Stato Membro;
Il documento doganale d’importazione deve essere esibito in originale
o in copia certificata conforme; la conformità può essere attestata
dal servizio doganale che ha rilasciato il documento originale oppure dai servizi
ufficiali del paese terzo interessato, o dai servizi di uno Stato membro installati
nel paese terzo (esempio Ambasciate o Consolati) o, infine, dallo stesso SAISA
al quale sia esibito in visione il documento originale.
Peraltro il Reg. Ce 800/99 prevede espressamente alcune eccezioni in materia.
L'articolo 16, par.2, infatti, dispone che, in caso di comprovate difficoltà
incontrate nell'ottenere tale documento, l'operatore può ricorrere alle
cosiddette "prove secondarie", puntualmente elencate nell'articolo
citato (es. certificazioni rilasciate da società di controllo e sorveglianza,
debitamente riconosciute dagli Stati membri, un documento bancario attestante
il trasferimento sul conto dell'esportatore del prezzo della transazione ecc.).
L'articolo 17, invece, stabilisce che, per esportazioni per le quali la parte
differenziata della restituzione è di importo modesto, è possibile
esonerare gli operatori dalla presentazione del documento d'importazione; gli
operatori, se intendono avvalersi di tale agevolazione, devono presentare preventivamente
apposita istanza al SAISA, che, valutata la richiesta, se considera l’operatore
affidabile concede l’autorizzazione che avrà validità biennale,
salvo, ovviamente, revoca per il venir meno delle condizioni che ne hanno consentito
il rilascio; copia di tale autorizzazione dovrà essere sempre allegata
a ogni istanza di restituzione e la medesima avrà efficacia per restituzioni
inferiori a 2400 Euro, per i paesi dell'area europea, e 12000
Euro, per esportazioni verso paesi del resto del mondo (per gli importi
si vedano le istruzioni di servizio n.21180 del 16.09.2002).
In materia si prega di consultare la circolare 141/1999, recentemente modificata
dalle istruzioni di servizio n.20607 del 17.09.2001, che ne ha semplificato
l'iter procedurale. In materia di autorizzazione si rammenta che in data 07.12.2001,
con nuove disposizioni interne, è stato stabilito che non si deve tener
conto non solo delle indicazioni relative alle dogane di uscita e del genere
di trasporto, ma anche del paese di destinazione. Pertanto
tutte le autorizzazioni rilasciate anteroriormente al 17.09.2001
debbono essere considerate valide per qualunque destinazione, senza che sia
valutata la dogana di uscita o il mezzo di trasporto utilizzato.
Resta inteso che le autorizzazioni (e le loro integrazioni) non possono
essere utilizzate per operazioni effettuate in data anteriore alle stesse. A
seguito della modifica dell'art.17 del Reg. Ce 800/1999 intervenuta
con Reg. Ce 1253/02 che ha determinata la citata elevazione degli importi
di riferimento per non produrre il documento d'importazione, le autorizzazioni
già rilasciate e ancora vigenti al momento in cui è subentrata
la modifica si intendono valide per operazioni di esportazione con diritto a
restituzione pari o inferiore ai nuovi importi modificati (2400 Euro e 12000
Euro).
La prova della definitiva importazione della merce può anche essere richiesta quando sussistono seri dubbi circa la destinazione effettiva della merce, ed inoltre quando il prodotto possa essere tra quelli a rischio di reintroduzione nel territorio doganale comunitario (si veda art. 20 del Reg. Ce 800/1999) ed i dazi all'importazione siano inferiori all'ammontare della restituzione; per quest'ultima ipotesi la Commissione determina i casi in cui la stessa è applicabile, trasmettendo periodicamente un elenco relativo ai prodotti interessati. A tal proposito si vedano le singole schede relative ai vari settori merceologici.
In questa pagina è a disposizione dell'utenza un'Elenco dei Paesi Terzi e dei territori per i quali esiste un'informazione certa sui diversi tipi di documenti rilasciati dalle competenti autorità doganali, in caso di importazione definitiva, riconosciuti validi dal SAISA. Sarà possibile visualizzare, per alcune destinazioni, i formulari idonei a comprovare la definitiva importazione della merce e saranno fornite delucidazioni in merito alle caratteristiche essenziali che il documento deve possedere per dimostrare l'importazione definitiva nel territorio del paese terzo (es. codici, tipo di formulario, timbri ecc).
Infine sono a disposizione informazioni in merito a eventuali particolari modalità, vigenti nella giurisdizione di alcuni paesi terzi, in materia di attestazione della conformità all'originale dei documenti da parte di autorità diverse da quella doganale.
Si fa presente che il SAISA può richiedere, discrezionalmente, la traduzione giurata dei documenti d'importazione e tale richiesta, ovviamente, è pressochè sistematica quando sono presentati documenti redatti in lingue non comunitarie (es. arabo o in tutti i casi in cui non siano identificabili gli elementi fondamentali dell'operazione o siano riscontrate annotazioni particolari sul documento).
Si sollecita infine gli operatori a prestare la massima attenzione sui dati riportati sul documento doganale d'importazione affinchè gli stessi siano coincidenti con quelli riportati in bolletta per ciò che concerne il peso lordo e netto della merce, l'identità del mezzo di trasporto (camion, container, vagone ferroviario, numero del volo aereo), l'identità dell'importatore, estremi del documento di trasporto e il tipo di merce; a tale proposito si rammenta che la merce esportata deve essere identica a quella importata sia per la descrizione che per il codice nomenclatura, che deve coincidere, di norma, per le prime sei cifre con quello indicato nella bolletta di esportazione. Qualsiasi difformità dovrà essere puntualmente giustificata dall'operatore, e il SAISA si riserva di chiedere ulteriore documentazione giustificativa in caso di dubbi in merito all'operazione.
Si fa presente che per i documenti di importazione definitiva e per il trasporto il SAISA può concedere termini supplementari per la loro presentazione. La concessione viene valutata sulla base delle motivazioni addotte dalla ditta ed è fondata, di norma, sulla base di una richiesta formale da parte della ditta, che dovrà essere prodotta entro il termine di 12 mesi per ottenere l'erogazione della restituzione integrale. Tale richiesta dovra' essere corredata dai documenti giustificativi atti a dimostrare i tentativi svolti e la buona diligenza adottata per l'ottenimento delle prove previste dall'art. 16 del Reg. Ce 800/99.
Infine si osserva che le dichiarazioni di importazione in un paese terzo stabilite mediante procedimento informatico e quindi sprovviste di timbri dell’ufficio doganale del paese d’importazione e dell’eventuale firma manoscritta di un’autorità doganale sono accettate nella misura in cui sono valide nel paese terzo di cui trattasi. Per accertarsi della validità di tale documento nel paese terzo interessato l’organismo competente incaricato del pagamento della restituzione prende contatto con le autorità competenti del paese terzo (ad esempio, autorità consolari).
Istruzioni di servizio n.3723 del 12.02.2002 in materia di applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) del regolamento CE n.800/1999.
Con queste istruzioni sono state impartite disposizioni circa l'applicazione dell'articolo 20 paragrafo 1 lettera b) del Reg.Ce 800/1999 per alcuni prodotti ammessi alla restituzione all'esportazione.
Si precisa che il disposto normativo citato sarà applicato solo nei casi in cui vengano riconosciuti fondati sospetti circa il rischio di reintroduzione dei prodotti indicati in territorio comunitario; conseguentemente la richiesta della prova della definitiva importazione della merce sarà valutata caso per caso dal SAISA, anche sulla base di indicazioni fornite periodicamente dai Servizi della Commissione per l'applicazione del citato articolo 20.
Per ciò che concerne la questione "Zucchero nei Balcani" si prega di consultare le Istruzioni di servizio n.12950 del 29.05.2002 e le Istruzioni di servizio n.18062 del 30.07.2002
Per le particolari misure previste per la prova dell'importazione definitiva di carne bovina e suina in Russia si prega di consultare la scheda carne bovina e la scheda Russia.