
Luglio 2007
Il documento idoneo ad attestare la definitiva importazione della merce in territorio albanese, ai sensi dell'articolo 16 del Reg. Ce 800/1999, è:
Tale documento deve contenere l’indicazione del pagamento dei dazi doganali, ove previsti , e tutti gli elementi che possano ricondurre il documento citato all'esportazione effettuata (codice doganale coincidente per le prime sei cifre o descrizione della merce coincidente con la dichiarazione doganale italiana, identità del mezzo di trasporto con quanto riportato nella dichiarazione di esportazione, numero colli e peso lordo/netto della merce etc.) e deve essere debitamente timbrato e firmato dall’autorità doganale albanese.
Si fa presente che il SAISA può richiedere la traduzione giurata nei casi in cui l'Ufficio ritenga di dover chiarire alcuni aspetti riscontrati nel documento (ad esempio annotazioni apposte dall'autorità albanese sul documento o eventuale traduzione della descrizione del prodotto importato nei casi dubbi); la traduzione deve essere integrale, completa dei timbri apposti sul documento, e deve essere effettuata da un traduttore ufficiale, riconosciuto dalle competenti autorità giudiziarie italiane (i fogli che compongono la traduzione devono essere, infatti, legati tra loro con timbro di congiunzione della autorità competente per territorio, e devono a loro volta essere legati al documento estero sottoposto a traduzione), il quale deve anche asseverare esplicitamente di aver fedelmente tradotto integralmente il documento.
Il documento può essere prodotto in originale o copia conforme all'originale. La conformità all'originale può essere attestata nei modi previsti dal Reg. Ce 800/1999 e segnatamente: