
Il documento idoneo ad attestare la definitiva importazione della merce in
territorio angolano, ai sensi dell'articolo 16 del Reg. Ce 800/1999, è
il Documento Unico; esso deve riportare il timbro e la firma della locale autorità
doganale solo se è presentato in copia conforme all’originale,
in quanto se presentato in originale deve riportare solo una punzonatura a perforazione
secondo quanto previsto dalle locali autorità interpellate in merito.
Il documento deve riportare nella casella 11, alla voce "Codigo do Regime",
il trattamento da dare alla merce importata.
I codici che comprovano la definitiva importazione sono:
In precedenza i documenti rilasciati e accettati erano:
I documenti in parola potevano essere presentati alternativamente, in quanto sono equipollenti.
Tali documenti sono rilasciati dalla Direcao nacional das Alfandegas e devono essere debitamente timbrati e firmati dalla locale autorità doganale; dagli stessi si deve evincere il pagamento dei dazi doganali (i quali non devono essere versati per importazioni di carne) e i medesimi devono contenere tutti gli elementi che possano far ricondurre il documento citato all'esportazione effettuata (descrizione della merce coincidente con la dichiarazione doganale italiana identità del mezzo di trasporto con quanto riportato sulla dichiarazione doganale italiana, numero colli e peso lordo/netto della merce ecc.). Si fa presente che il SAISA può richiedere una traduzione giurata nei casi in cui ritenga di dover chiarire alcuni aspetti riscontrati nel documento (ad esempio annotazioni apposte dall'autorità angolana sul documento o eventuale traduzione della descrizione del prodotto importato nei casi dubbi); la traduzione deve essere integrale, completa dei timbri apposti sul documento, e deve essere effettuata da un traduttore ufficiale, riconosciuto dalle competenti autorità giudiziarie italiane, il quale deve anche asseverare esplicitamente di aver fedelmente tradotto integralmente il documento. I fogli che compongono la traduzione devono essere legati tra loro con timbro di congiunzione della autorità competente per territorio, e devono a loro volta essere legati al documento estero sottoposto a traduzione.
Altri codici apposti sul documento unico hanno il seguente significato:
I documenti possono essere prodotti in originale o copia conforme all'originale.
La conformità all'originale può essere attestata nei modi previsti
dal Reg. Ce 800/1999 e segnatamente:
Si fa presente che l'Angola non ha recepito ne la nomenclatura combinata delle merci ne il sistema armonizzato della nomenclatura doganale. Pertanto non si può avere corrispondenza tra il codice doganale comunitario e quello angolano a volte neanche per le prime quattro cifre del codice.