
I documenti idonei ad attestare la definitiva importazione della merce in Argentina, ai sensi dell'articolo 16 del Reg. Ce 800/1999, sono:
I documenti in parola possono essere presentati alternativamente, in quanto sono equipollenti.
Tali documenti devono essere timbrati e firmati dalla competente autorità doganale (guardia/guarda doganale) nella parte posteriore degli stessi e devono contenere l'annotazione relativa al pagamento dei dazi doganali e tutti gli elementi che possano far ricondurre il documento citato all'esportazione effettuata (codice doganale coincidente per le prime sei cifre o descrizione della merce coincidente con la dichiarazione doganale italiana, identità del mezzo di trasporto con quanto riportato sulla dichiarazione doganale italiana, numero colli e peso lordo/netto della merce ecc.).
I documenti possono essere prodotti in originale o copia conforme all'originale.
La conformità all'originale può essere attestata nei modi previsti dal Reg. Ce 800/1999 e segnatamente:
Solitamente il tempo per il rilascio del documento autenticato è di circa un mese.
La conformità non può essere attestata dal Colegio de escribanos di qualsiasi provincia argentina.
La conformità all'originale non può essere attestata dal despachante de aduana (spedizioniere doganale), il quale appone, di norma la sua firma, nella parte anteriore del documento.