
Luglio 2007
I documenti idonei a provare la definitiva importazione della merce in Cina, ai sensi dell'articolo 16 del Reg. Ce 800/1999, sono:
I documenti in parola possono essere presentati alternativamente, in quanto sono equipollenti. Tali documenti devono contenere l'indicazione del pagamento dei dazi doganali, ove previsti, tutti gli elementi che possano far ricondurre il documento citato all'esportazione effettuata (descrizione della merce compatibile con quanto dichiarato sulla dichiarazione doganale italiana, identità del mezzo di trasporto con quanto riportato sulla dichiarazione doganale di esportazione, numero colli e peso lordo/netto della merce ecc.) e devono essere debitamente timbrati e firmati dalla locale autorità doganale.
Si fa presente che il SAISA può richiedere una traduzione giurata nei casi in cui ritenga di dover chiarire alcuni aspetti riscontrati nel documento (ad esempio annotazioni apposte dall'autorità cinese sul documento o eventuale traduzione della descrizione del prodotto importato nei casi dubbi); la traduzione deve essere integrale, completa dei timbri apposti sul documento, e deve essere effettuata da un traduttore ufficiale, riconosciuto dalle competenti autorità giudiziarie italiane, il quale deve anche asseverare esplicitamente di aver fedelmente tradotto integralmente il documento. I fogli che compongono la traduzione devono essere legati tra loro con timbro di congiunzione della autorità competente per territorio, e devono a loro volta essere legati al documento estero sottoposto a traduzione.
I documenti possono essere prodotti in originale o copia conforme all'originale.
La conformità all'originale può essere attestata nei modi previsti dal Reg. Ce 800/1999 e segnatamente: