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Kossovo

Il documento idoneo ad attestare la definitiva importazione della merce nei territori del Kossovo sottoposti all'Amministrazione Civile delle Nazioni Unite, ai sensi dell'art.16 del Reg. Ce 800/1999, è l'esemplare 6, 7 o 8 del DAU (Dokumenti Unik Doganor), debitamente timbrato e firmato dall'UNMIK, il quale deve riportare i codici 1 nella casella 1 e 01 nella casella 37 del documento stesso.

Tale documento deve contenere l'indicazione del pagamento dei dazi doganali, tutti gli elementi che possano far ricondurre il documento citato all'esportazione effettuata (codice doganale coincidente per le prime sei cifre o descrizione della merce compatibile con quanto dichiarato sulla dichiarazione doganale italiana, identità del mezzo di trasporto con quanto riportato sulla dichiarazione doganale italiana, numero colli e peso lordo/netto della merce ecc.).

Il documento può essere prodotto in originale o copia conforme all'originale.

La conformità all'originale può essere attestata nei modi previsti dal Reg. Ce 800/1999 e segnatamente:

  • dall'autorità doganale della Yugoslavia;
  • dall'ICE;
  • da consolati o ambasciate di paesi aderenti all'Unione Europea.

Specimen (immagine .gif solo in visione)
 

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