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Malta

Bandiera maltese

(Nuovo stato membro dal 01 maggio 2004)

Il documento idoneo ad attestare la definitiva importazione della merce in territorio maltese, ai sensi dell'art.16 del Reg. Ce 800/1999, è il Release Order; esso deve riportare sul retro il timbro rettangolare di approvazione, regolarmente e interamente compilato.

Tali documenti devono contenere l'indicazione del pagamento dei dazi doganali , tutti gli elementi che possano far ricondurre il documento citato all'esportazione effettuata (codice doganale coincidente per le prime sei cifre o descrizione della merce compatibile con quanto dichiarato sulla dichiarazione doganale italiana, identità del mezzo di trasporto con quanto riportato sulla dichiarazione doganale italiana, numero colli e peso lordo/netto della merce ecc.) e devono essere debitamente timbrati e firmati dalla locale autorità doganale.

Il documento può essere prodotto in originale o copia conforme all'originale.

La conformità all'originale può essere attestata nei modi previsti dal Reg. Ce 800/1999 e segnatamente:

  • dall'autorità doganale di Malta;
  • dall'ICE;
  • da consolati o ambasciate di paesi aderenti all'Unione Europea.

In relazione ai documenti d'importazione maltesi si fa presente che in caso di difformità del codice merci tra quanto riportato in bolletta e quanto riportato nel citato documento (difformità nelle prime 6 cifre), gli operatori dovranno preventivamente restituire i documenti alle locali autorità doganali che provvederanno alla rettifica. I documenti attualmenti giacenti presso il SAISA saranno trasmessi alle ditte per la regolarizzazione.
Tale iter è correlato ad una risposta ad un quesito trasmessa dall'Ambasciata d'Italia nel quale sono state riportate informazioni assunte direttamente dalla autorità doganale centrale maltese.


Specimen (immagine .gif solo in visione)
 

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