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Certificato di vigenza e modalità di pagamento

La presentazione dell’autocertificazione sostitutiva del certificato di vigenza deve essere allegata ad ogni istanza o è sufficiente presentarne una sola per il periodo di validità, e quale è tale periodo?

Il certificato di vigenza è indispensabile per accertare se nei confronti della ditta richiedente siano o meno in corso procedure concorsuali di qualsiasi genere; ha validità di 6 mesi e deve essere di volta in volta rinnovato, essendo requisito indispensabile per il pagamento della restituzione. Esso può essere rilasciato dalle Camere di Commercio o dal Tribunale competente.
In alternativa a tale certificazione, a partire dal 25.10.1999, gli operatori potranno documentare l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e lo stato di non fallimento dell'impresa attraverso autocertificazione.
Tale autocertificazione si sostanzia in una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 28.12.2000 n. 445), corredata dalla copia del documento d’identità del dichiarante; essa deve essere presentata una sola volta, non allegata ad ogni istanza di restituzione; essa avrà validità per l'intero periodo previsto dalla normativa citata (6 mesi) e dovrà essere presentata separatamente da qualsiasi istanza di restituzione in modo da consentire una più rapida registrazione nel sistema informatico del SAISA e una più rapida liquidazione delle istanze di restituzione.
L'autocertificazione va rinnovata una ventina di giorni prima della scadenza al fine di consentire la continuità nella erogazione delle restituzioni per le istanze.
Qualora la dichiarazione sostitutiva presenti delle irregolarità o delle omissioni l’ufficio ne dà notizia all’interessato ai fini della regolarizzazione o integrazione dell’atto. La procedura di pagamento sarà sospesa fino al ricevimento della dichiarazione regolare e completa.
Le domande per le quali, all’atto della liquidazione della restituzione, sussista un certificato di vigenza o una dichiarazione sostitutiva, la cui validità sia scaduta o scada entro i successivi venti giorni, saranno poste in istruttoria con richiesta di presentazione di una nuova documentazione: la predetta certificazione infatti deve essere valida alla data in cui viene emesso informaticamente l’ordinativo di pagamento.

Quali sono le modalità di pagamento utilizzabili per ottenere l’erogazione della restituzione all’esportazione?

Le modalità più diffuse sono conto corrente bancario (Codice 1 nella casella apposita dell'istanza) e conto corrente postale (codice 4).
A seguito dell’adesione da parte delle Banche italiane allo standard IBAN dovrà essere indicato, in caso di utilizzo del conto corrente bancario, nelle apposite caselle dell’istanza di restituzione, il codice IBAN quale unico codice identificativo del conto da accreditare. Eventuali errori o la mancanza di tale informazione ritarderà l’erogazione della restituzione.
In caso di pagamento su banca estera va indicata la banca e il codice BIC ed IBAN e la modalità da indicare nella apposita casella è la 9.


 

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