
In questo caso si rende applicabile l'art.50, par. 1 del Reg. Ce 800/1999 che prevede in caso di superamento del termine di 60gg l'immediata decurtazione della restituzione del 15%. Tale restituzione, denominata ridotta, viene ulteriormente diminuita del 5% per ogni giorno di superamento del predetto termine dei 60 gg..
Tale riduzione non va applicata per i casi acclarati di forza maggiore e per i casi specificati di volta in volta dalla Commissione in propri regolamenti (vedi BSE e peste aviaria).
È una manifestazione di volontà diretta a vincolare le merci al regime doganale di esportazione, al quale sono collegati effetti giuridicamente rilevanti.
La dichiarazione doganale rilasciata ai fini dell'esportazione con diritto di restituzione, è costituita dal documento amministrativo unico (DAU) rilasciato dalla dogana ij tre esemplari (per l'esportazione - 1 che rimane presso l'ufficio doganale competente, 2 per i dati statistici da spedire all'ISTAT, 3 per l'esportatore da tenere agli atti della ditta per eventuali controlli da parte degli organismi. anche doganali, preposti).
In materia di restituzione se una dichiarazione di esportazione reca più codici distinti della nomenclatura delle restituzioni o della nomenclatura combinata, le diciture relative a ciascuno di questi codici si considerano come una dichiarazione distinta. Quindi una dichiarazione con sei articoli/singoli è come se fossero sei distinte dichiarazioni doganali.
Il Reg. CE 159/08 ha reso obbligatorio l’indicazione dell’aliquota di restituzione alla casella 44 del DAU e alla casella 106 dell’eventuale esemplare di controllo T5. Per esportazioni che danno luogo a restituzioni inferiore a 1000 euro l’operatore può indicare , in luogo dell’aliquota di restituzione, la dicitura “ Restituzione inferiore a 1000 euro”. Se l’operazione avviene a scarico di titolo prefissato di esportazione – o di restituzione – l’aliquota da rappresentare in bolletta – o sull’esemplare di controllo T/5 – è quella in vigore alla data di prefissazione dello stesso titolo. In assenza di fissazione anticipata della restituzione l’operatore può fare riferimento all’aliquota di restituzone percepita, nei dodici mesi precedenti, per operazioni di esportazione dello stesso prodotto o merce.
In tali casi l’aliquota può essere indicata al riquadro 31 dello stesso documento e nel caso di utilizzo delle distinte di carico nella seconda colonna delle stesse distinte;
l’aliquota di restituzione può essere indicata in altri campi purchè alla casella 44 del DAU e alla predetta casella 106 del T5 vengano, comunque, indicati i riferimenti relativi al posizionamento delle aliquote di restituzione nei relativi documenti .