
L’articolo 2 del Reg. Ce 800/1999 enuncia una precisa definizione della nozione di esportatore identificandolo nella “la persona fisica o giuridica che ha diritto alla restituzione; qualora un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione debba o possa essere utilizzato, il titolare o, eventualmente, il cessionario del titolo hanno diritto alla restituzione”.
Pertanto la figura dell’esportatore in senso doganale può non coincidere con il soggetto che ha diritto alla restituzione, il quale può essere l’intestatario del titolo (o il relativo cessionario). In caso di discordanza tra i due soggetti prevale quindi, ai fini della erogazione della restituzione, l’intestatario del titolo.
In caso di assenza di titolo (ad esempio nei casi di deroga previsti dal Reg. Ce 1520/00) la restituzione spetterà al soggetto che risulta quale esportatore dalla dichiarazione doganale.
Dal momento in cui è divenuto obbligatorio munirsi preventivamente di titolo export per poter beneficiare della restituzione (Accordi Uruguay Round del 1995), soltanto con la cessione del titolo stesso (da effettuarsi presso il Ministero delle Attività produttive) un soggetto diverso dall’intestatario del titolo può percepire la restituzione.
Prima era consentito cedere i diritti derivanti dalla bolletta doganale attraverso il sistema della girata della stessa bolletta. Attualmente tale possibilità è esclusa ed è rimasta in vigore la possibilità di effettuare una cessione di credito per le esportazioni senza titolo ex art. 4 del Reg. Ce 800/1999 e art. 14 Reg. Ce 1520/00 (piccoli esportatori di prodotti fuori allegato I del Trattato).
Nel caso in cui si tratti di una esportazione senza obbligo di titolo non è più possibile effettuare la tradizionale girata perché ai sensi della circolare 240/97 il modello 3a della bolletta doganale non è più consegnato all’esportatore ma viene trasmesso direttamente per via amministrativa dalla dogana di uscita al SAISA.
Pertanto unica possibilità è quella di una cessione di credito, la quale deve riportare tutti dati inerenti l’operazione di esportazione e gli estremi della/e bolletta/e doganali che si intendono cedere. La cessione deve essere autenticata da un notaio il quale deve autenticare la firma del cedente e i poteri di cui esso è conferito nell’ambito della ditta cedente. Tale atto deve essere registrato presso l’Ufficio di registro competente per territorio il quale deve percepire l’imposta prevista dalle disposizioni nazionali in materia. Infine , ai sensi dell’art.52 del Reg. Ce 800/1999 all’istanza di restituzione deve essere allegata una dichiarazione di responsabilità solidale del cessionario con l’esportatore inerente gli importi indebitamente percepiti, limitata all’importo versato, maggiorato degli interessi relativi a tale importo.
In assenza di debita cessione di credito, la restituzione matura in capo alla ditta che effettua l’operazione di esportazione in dogana. Conseguentemente se la ditta acquirente vuole percepire la restituzione all’esportazione deve effettuare una cessione di credito.La circostanza che in bolletta sia riportata l’avvenuta triangolazione con le relative fatture non comporta automaticamente il trasferimento dei diritti derivanti dalla bolletta in capo alla ditta cessionaria della merce.