
Con Reg. Ce 1713/2006 in vigore dal 24 novembre 2006 ed applicabile dal 1 gennaio 2007, รจ stato abolito il regime del prefinanziamento delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli e sono stati abrogati i Reg. Ce n. 565/1980, n. 2388/1984, n.456/2003, n. 500/2003 e n. 1994/2005.
In caso di prefinanziamenti con trasformazione della merce, per i quali veniva indicato in passato un tasso di resa forfettario su cui calcolare la restituzione, a decorrere dal 01.10.2003, la stessa dovrà essere calcolata sulla quantità di prodotto risultante dall'applicazione del tasso di resa reale, indicato nell'autorizzazione al prefinanziamento e riportato sulla COM 7. Tale tasso, solo presunto al momento dell’autorizzazione del prefinanziamento, viene controllato dalla dogana per verificare il tasso di resa effettivamente utilizzato sulla base della quantità prodotta e ciò sarà riportato nel conto di appuramento.
Se la quantità prodotta risulta maggiore rispetto a quella dichiarata la stessa non deve essere portata a scarico della COM 7, per cui non può essere ricinosciuta a tale titolo alcuna integrazione alla restituzione pagata in anticipo. Se la resa è inferiore a quella dichiarata deve essere recuperata la restituzione già corrisposta in anticipo, maggiorata del 15%, relativa alla quantità di prodotto non esportato.
L'operatore, se intende avvalersi di tale regime, è obbligato a richiedere al competente ufficio doganale una autorizzazione preventiva per ogni singolo prefinanziamento (fatta eccezione per il prefinanziamento delle carni bovine, per i quali è richiesta una sola volta). Una volta concessa, gli estremi dell'autorizzazione sono da riportare nell'esemplare 2 bis del DAU (COM 7).
Peraltro, per facilitare gli adempimenti degli operatori le Circoscrizioni doganali possono utilizzare il più possibile l'istituto della delega a favore dell'ufficio sotto il cui controllo si svolge l'operazione di prefinanziamento.