
I casi sono segnalati nell'articolo 4 del Reg. Ce 800/1999 e sono:
Il titolo deve essere comunque presentato quando l'operazione di esportazione o importazione ha luogo nel quadro di un regime preferenziale il cui beneficio è accordato da un titolo.
Nel caso delle destinazioni di cui al secondo trattino, l'eventuale presentazione del titolo prefissato comporterà la liquidazione della restituzione con l'aliquota in vigore alla data di accettazione della bolletta doganale di esportazione. Tali casi saranno comunicati al Ministero del commercio Internazionale per l'incameramento della cauzione, dal momento che per tali operazioni non è richiesto e non può essere presentato alcun titolo di prefissazione per espressa disposizione dell'articolo 5 par. del Reg. Ce 1291/00.
Nel caso di consegne destinate alle forze armate degli Stati membri di stanza nei paesi terzi (art.48) il titolo può essere rilasciato, anche prefissato, senza alcuna conseguenza.
L'elenco dei prodotti con i relativi quantitativi si trova nell'allegato III del l Reg. Ce 1291/2000
Gli obblighi derivanti dai titoli non sono trasferibili. I diritti derivanti dai titoli sono trasferibili dal titolare durante il periodo di validità degli stessi, ma il trasferimento sarà a favore di un solo concessionario per ogni titolo od eventuale estratto. Esso verte sulle quantità/importi non ancora imputati sul titolo o sull'estratto.
E' fatto divieto al cessionario di trasferire il suo diritto, ma esso può retrocederlo al titolare.
La cessione è di competenza dell'organismo emittente i titoli, in Italia il Ministero del Commercio.
Per le merci non comprese nell'allegato I del Trattato la ditta intestataria del titolo deve precisare nel campo "condizioni particolari", al momento del rilascio del titolo stesso, a chi eventualmente intende cedere il titolo, nel caso in cui decida di farlo.
Questa opzione è consentita dalla normativa vigente, ma l'operatore deve specificare quale quantitativo/importo intende imputare su ciascun titolo che si intende utilizzare. Senza tale precisazione non si può procedere all'erogazione della restituzione e si deve necessariamente porre l'istanza in istruttoria per gli opportuni chiarimenti.
E' vietato presentare due istanze per la medesima bolletta doganale dividendo la richiesta per i pesi/importi facenti capo ai titoli su cui si intende imputare la medesima.
Per poter accedere alla restituzione ci deve essere corrispondenza tra il codice di restituzione indicato in bolletta e quello riportato sul titolo agrex. Le uniche discordanze ammesse riguardano i prodotti rientranti nella medesima categoria e per i prodotti che rispettano le caratteristiche relative ai gruppi di prodotto riportate nell'art.4 del Reg. Ce 800/1999; in tali casi la restituzione viene erogata anche se il prodotto è diverso; peraltro in presenza di aliquote diverse viene applicato l'abbatimento previsto dal citato articolo 4.
Qualora il titolo sia stato rilasciato per un prodotto diverso da quello indicato della dichiarazione doganale di esportazione non si applica la sanzione prevista dall'art. 51 della citata normativa comunitaria, ma non viene erogata alcuna restituzione (art. 51 par. 10 del Reg. CE 800/99).
Nel caso in cui la destinazione indicata alla casella 7 del titolo della restituzione non sia stata rispettata:
Se la destinazione/zona è obbligatoria e c'è divergenza tra titolo e bolletta non è possibile erogare alcuna restituzione all'esportazione.