
Le restituzioni all’esportazione rappresentano un beneficio essenziale per esportatori di prodotti agricoli in quanto rendono maggiormente concorrenziali nel mercato mondiale i prodotti comunitari. Infatti questi sono soggetti a costi di produzione estremamente elevati, tali da rendere poco appetibili i prezzi di vendita.
La restituzione ha quindi lo scopo di riequilibrare i prezzi dei prodotti nella Comunità con quelli presenti sul mercato mondiale. Poichè il costo di produzione nella UE è elevato e, conseguentemente, lo sono anche i prezzi di vendita, l'intervento della Comunità tende a remunerare in qualche misura i produttori/esportatori di prodotti agricoli al fine di commercializzare il prodotto agricolo sugli altri mercati extracomunitari a prezzi più concorrenziali e competitivi; ciò costituisce uno stimolo all’esportazione del prodotto comunitario.
Proprio perché si vuole incentivare le esportazioni di prodotto comunitario, le merci e i prodotti possono essere esportati con diritto a restituzione solo verso Paesi terzi rispetto a quelli aderenti all’Unione Europea. In sostanza per Paesi terzi si intendono quelli non rientranti nel
territorio doganale comunitario, con le eccezioni previste espressamente dal Codice doganale Comunitario.
Le restituzioni all’esportazione rientrano, come detto, a tutti gli effetti nella sezione garanzia del FEOGA ed esistono dal 1964. Le decisioni in materia sono di esclusiva competenza comunitaria e le spese connesse a tale fondo sono a carico del bilancio comunitario.
Fino al 1969 la restituzione era di due tipi:
- diretta
- anticipo della restituzione
Con Reg. Cee 441/69 è stato istituito un terzo tipo di restituzione (rientrante sempre in una figura di anticipo) detto Prefinanziamento. Per la trattazione delle diverse tipologie si vedano le sezioni competenti nel capitolo 2.
Per dare un’idea dell’ammontare dei fondi erogati a titolo di restituzione si ricorda come negli anni’80 e ’90 gli importi sfioravano e, a volte, superavano i mille miliardi delle vecchie lire e da tale valore si intuisce come l’erogazione delle restituzioni da parte dell’Unione Europea, tramite gli organismi pagatori degli Stati Membri, costituiva (e costituisce anche ora che l’ammontare si è “ridotto” a 300 milioni di EURO annui) un elemento di attrito con gli altri grossi mercati mondiali, come quello americano, canadese, e giapponese. Infatti la restituzione all’esportazione, libera da qualsiasi vincolo, consentiva agli Stati aderenti all’Unione Europea una maggiore competitività dei loro prodotti e ciò danneggiava in modo evidente gli altri mercati che hanno sempre attivato misure di disturbo (da qui le “guerre “ periodiche degli Stati Uniti contro i prodotti comunitari e anche contro i prodotti “tipici” italiani con le relative risposte dell’Unione Europea, come nel caso dei dazi antidumping imposti sull’acciaio statunitense).
La conflittualità tra i diversi mercati mondiali ha trovato la sua sede naturale nel WTO (World Trade Organization). Nel corso dei decenni faticosamente si è cercato di trovare accordi di natura commerciale tra UE e gli altri mercati, senza apprezzabili risultati e tutto a scapito dei mercati meno sviluppati.
L’Unione Europea (ed in particolare la Francia che percepisce usualmente almeno il quadruplo degli importi erogati a titolo di restituzione rispetto all’Italia) ha sempre difeso strenuamente questo sistema di sovvenzioni,ben conscia del fatto che anche gli Stati Uniti ed il Canada usufruivano di meccanismi di sovvenzione interni diversi ma sempre efficaci in modo da rendere concorrenziali i loro prodotti (come le già citate misure che favorivano il credito all'esportazione). Comunque, a seguito di forti pressioni statunitensi e canadesi nel 1995 si è arrivati, in sede W.T.O., alla conclusione dell’”Uruguay Round”, un accordo che ha previsto innanzitutto un taglio alle restituzioni all’esportazione e anche la fine del sistema “libero” delle restituzioni, cioè la possibilità di esportare senza ostacoli qualsiasi quantitativo di prodotti agricoli tra quelli ammessi al diritto alla restituzione, chiedendo all’atto dell’espletamento delle formalità doganali l’ammissione a tale beneficio. In sostanza le esportazioni con diritto a restituzione sono state contingentate, in quanto la possibilità di beneficiare della restituzione è stata subordinata al rilascio di un titolo di esportazione (detto “titolo agrex”) il quale viene emesso solo se c’è disponibilità nel plafond previsto, in un dato periodo, dalla Commissione. Ovviamente vi sono deroghe a tale sistema previste per i casi indicati nell’art. 4 del Reg. Ce 800/1999.
La conclusione dell’Uruguay Round ha comportato un calo inevitabile delle restituzioni erogate dovuto sia dall’obbligo di titolo sia dalla drastica riduzione delle aliquote fissate dalla Commissione per alcuni settori merceologici (es. carni bovine e suine, riso, prodotti lattiero-caseari, vino) e all’azzeramento per altri (cereali, olio, tabacco, trasformati da cereali). Questo trend prosegue ancora e, allo stato attuale, non è dato sapere, alla luce della nuova riforma della PAC, il destino delle restituzioni FEOGA, condizionato dalle trattative in sede W.T.O. che riprenderanno alla fine del 2005.
Comunque le restituzioni all’esportazione restano ancora una voce importante per molti produttori ed esportatori di molti settori merceologici e consentono di resistere alle distorsioni del mercato mondiale e di rendere altamente competitivi i prodotti comunitari rispetto a quelli extra comunitari, che sopportano prezzi e costi di produzione più bassi e, pertanto, altamente concorrenziali.
La restituzione all’esportazione è un beneficio concesso agli esportatori di prodotti agricoli diretto a compensare la differenza tra i costi di produzione e i prezzi di talune merci prodotte nell’Unione europea, destinate ad essere esportate verso i paesi terzi, e i costi o prezzi vigenti sul mercato mondiale. L’obiettivo del legislatore comunitario è quello di stimolare l’esportazione del prodotto comunitario rendendolo più competitivo sul mercato.
A livello orizzontale il regime della restituzione diritti è disciplinato dal Reg. Ce 800/99. Per ogni singolo settore merceologico sono invece, di volta in volta, emanati regolamenti comunitari diretti a disciplinare i singoli settori merceologici e a modificare i tassi di restituzione dei prodotti interessati alla restituzione.
Il sistema delle restituzioni fa parte della politica agricola comune (PAC) dell’Unione Europea, a suo tempo elaborata per sostituire le preesistenti politiche agricole nazionali dei singoli Stati membri ed assicurare una gestione comune dei mercati agricoli.
Il regime della restituzione all’esportazione dipende direttamente dai Fondi Feoga, oggi FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia); le decisioni in materia sono di esclusiva competenza comunitaria e le spese connesse a tale fondo sono a carico del bilancio comunitario.
Organismo responsabile in Italia della erogazione delle somme stanziate dall’Unione europea a titolo di restituzione è Il Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo, nel quale confluiscono tutte le istanze presentate dagli operatori interessati ad ottenere il beneficio della restituzione, corredate della documentazione prevista. Esso è “Organismo pagatore FEOGA” riconosciuto come tale ai sensi del Reg. Cee 1663/95.
Le istanze debbono essere redatte secondo un modulo standard, da completare in ogni sua parte.
Esistono diverse modalità per poter accedere a tale beneficio:
La restituzione all’esportazione è liquidata sulla base di aliquote, espresse in Euro per 100 kg. o tonnellata, indicate e modificate di volta in volta nei regolamenti comunitari di settore. Tali aliquote possono essere identiche per uno stesso prodotto per tutte le destinazioni (aliquota unica) o diversificate a secondo la destinazione (aliquota differenziata). In questo ultimo caso potrà rendersi necessaria l’acquisizione, in sede di esame dell’istanza, della
prova della definitiva importazione della merce.
Si fa presente che per restituzione differenziata si intende sia la fissazione di più tassi di restituzione, per uno stesso prodotto, a seconda del paese terzo di destinazione, sia la fissazione di uno o più tassi di restituzione, per uno stesso prodotto, a seconda del paese terzo di destinazione e l'assenza di fissazione di restituzione per uno o più paesi. Differentemente "parte differenziata della restituzione" è la restituzione totale diminuita della restituzione pagata o da pagare a fronte della prova dell'uscita della merce dal territorio doganale comunitario.
Per tutte le informazioni inerenti la documentazione da allegare all’istanza di restituzione, sia quella comune a tutti i settori merceologici, sia quella specifica di ogni settore, sono a disposizione degli operatori interessati le schede operative.
Si fa infine presente che il Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo è competente in materia di erogazione della restituzione alla produzione per l’olio d’oliva utilizzato per la fabbricazione di prodotti conservieri. Tale beneficio, regolamentato dal
Reg. Cee 1963/79,
(modificato dal Reg. Cee 3176/87 e 2903/89), è stato soppresso a far data dal 1 novembre 2005, secondo quanto disposto dal Reg. CE 865 del 29 aprile 2004.