
Il S.A.I.S.A., tra i propri compiti istituzionali, ha anche la gestione della Mutua Assistenza Amministrativa per il recupero di alcuni crediti erariali degli Stati membri dell’U.E.
Questa particolare forma di mutua assistenza, sorta inizialmente per il recupero delle risorse proprie della Comunità Europea e successivamente estesa ad altri tributi, consente ad uno Stato membro la riscossione coattiva di un proprio credito erariale in tutto il territorio dell’Unione. La libera circolazione di uomini, capitali e merci, conseguente all’abbattimento delle barriere doganali, avrebbe vanificato, infatti, la potestà d’imperio di uno Stato membro se la riscossione coattiva fosse rimasta solo nell’ambito dei confini nazionali.
L’intera materia è in fase di profonda revisione a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 9 aprile 2003 n.69, pubblicato sulla G.U. del 14 aprile 2003 n.61/L, supplemento ordinario, che ha recepito la Direttiva 2001/44/CE del Consiglio che, a sua volta, ha modificato sostanzialmente la Direttiva di base 76/308/CEE.
Detto decreto, che diverrà operativo quando il Ministero dell’Economia e delle Finanze emanerà le relative disposizioni di attuazione, presenta molte novità sia normative che organizzative.
Tra le modifiche più rilevanti è da annoverare il riconoscimento di una diretta ed immediata efficacia al titolo esecutivo estero che viene allegato alla richiesta di recupero crediti inoltrata da uno Stato membro all’Italia. Detto titolo estero viene equiparato al ruolo di cui al DPR 602/1973; ciò comporta una nuova procedura per la riscossione coattiva e l’abbandono di quella che prevedeva il ricorso all’emissione dell’ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910. Detta nuova procedura, però, è prevista solo per le richieste di recupero crediti pervenute dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 69/2003 già citato; per quelle precedenti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della predetta data.
Altra modifica sostanziale è l’ampliamento del campo della mutua assistenza. I crediti erariali ammessi al recupero, prima limitati a quelli risultanti da operazioni facenti parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) nonché ai prelievi agricoli, dazi doganali, IVA ed alle accise sui tabacchi lavorati, sull’alcole e bevande alcoliche e sugli oli minerali, sono stati estesi anche alle imposte sul reddito e sul capitale, alle imposte sui premi assicurativi, alle penali ed ammende amministrative con l’esclusione delle sole sanzioni di natura penale.
Per velocizzare la definizione dei contesti, è stato accolto il principio del calcolo degli interessi per il ritardato pagamento con due ordinamenti giuridici: quello del Paese richiedente viene applicato fino alla data della domanda di recupero, quello del Paese adito dalla data in cui è pervenuto il titolo esecutivo per il recupero.
Sempre per lo stesso motivo è stato previsto uno scambio di informazioni tra i Paesi membri con mezzi di comunicazione elettronica, garantendo altresì la natura riservata delle informazioni trasmesse. Naturalmente lo stesso mezzo verrà usato dall’ ufficio responsabile nazionale per comunicare con gli uffici finanziari periferici.
La novità più significativa prevista dal decreto legislativo 69/2003 in materia organizzativa, invece, è la designazione della nuova Autorità nazionale abilitata a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza amministrativa ai sensi della Direttiva di base 76/308/CEE. Essa è il Ministero dell’Economia e delle Finanze che, per esitare le richieste, si avvarrà delle Agenzie delle Dogane e delle Entrate in base alla natura del credito da trattare. Il nuovo assetto riflette l’attuale organizzazione degli Uffici finanziari con la creazione delle Agenzie fiscali come enti autonomi distinti dal Ministero.
La pagina è a cura del dr. Nicola Marino.