Comunicazioni e modifiche relative alla compilazione del DAU
A partire dal 15 giugno 2006, in ambiente di addestramento, saranno rilasciate le applicazioni che introdurranno le modifiche di seguito riportate per la compilazione del DAU, come previsto dal citato Regolamento (CE) n. 2286/2003 del 18 dicembre 2003, pubblicato sulla GUCE L.343 del 31 dicembre 2003. Tali nuove modalità di compilazione riguarderanno, oltre che le dichiarazioni presentate per via telematica (EDI), anche la presentazione su floppy disk e su supporto cartaceo.
Tali modifiche diverranno operative in ambiente reale a partire dal 17 luglio 2006.
A seguito delle richieste pervenuteci da parte degli operatori economici, sono riportate di seguito le novità di compilazione del DAU che saranno rilasciate in esercizio in data 4 agosto 2006.
Nella tabella relativa alla casella 37.2 sono aggiunti i seguenti codici nazionali relativi all'esportazione:
- '0' – Nessun codice da dichiarare
-
'002' – esportazione con restituzione diritti non relative a prodotti agricoli
-
'003' – esportazione con abbuono imposte
-
'004' – esportazione con restituzione diritti e con abbuono imposte non relative a prodotti agricoli.
Nella casella 2 del messaggio UX (Dichiarazioni Doganali di esportazione, esportazione abbinata a transito e transito con sdoganamento telematico) sarà possibile indicare un codice Paese ISO diverso da IT.
In tale circostanza dovrà essere indicato il codice 0, nel campo codice fiscale/piva.
A seguito dell’esito della sperimentazione e di richieste pervenute dagli operatori economici, le modifiche riguardanti la casella 52 del DAU (garanzie – GRN) non saranno più introdotte in ambiente reale a decorrere dal 17 luglio. La nuova data di entrata in esercizio sarà comunicata successivamente con apposito messaggio. Restano valide le altre modifiche di seguito riportate.
Al riguardo si fa presente che, a decorrere dal 6 luglio 2006, è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane, alla voce “La tariffa doganale (TARIC)”, nella funzione di consultazione, un nuovo menù “Certificati”, nel quale vengono riportati gli attributi obbligatori per ciascun certificato/documento. Pertanto non viene più riportata la tabella dei certificati/documenti precedentemente pubblicata, rispetto alla quale risultano inseriti nuovi certificati/documenti e modificate le obbligatorietà di alcuni attributi. La versione aggiornata dell’elenco dei documenti, ripartiti per categoria, con l’indicazione delle relative obbligatorietà, è consultabile attraverso il predetto menù dell’applicazione TARIC. Durante il periodo di sperimentazione potranno essere segnalate eventuali anomalie alla casella di posta elettronica dogane.dau@agenziadogane.it.
Modifiche per la complilazione del DAU
- casella 2:
- Formalità di esportazione e transito
E’ obbligatorio inserire tutti i campi previsti dal tracciato.
- Formalità all’importazione e per l’introduzione in deposito
I dati identificativi dello speditore/esportare possono essere dichiarati anche nel caso di operazioni di importazione e introduzione in deposito. Qualora ci si avvalga di tale possibilità dovranno essere obbligatoriamente valorizzati tutti i campi previsti dal tracciato.
- casella 8:
- Formalità di esportazione e transito
I dati identificativi del destinatario/importatore possono essere dichiarati anche nel caso di operazioni di esportazione e di introduzione in deposito con prefinanziamento. Qualora ci si avvalga di tale possibilità dovranno essere obbligatoriamente valorizzati tutti i campi previsti dal tracciato.
- Formalità all’importazione e per l’introduzione in deposito
E’ obbligatorio inserire tutti i campi previsti dal tracciato.
- casella 29: i dati relativi all’ufficio di entrata/uscita sono articolati in 3 sottocampi: nel primo viene indicato il codice ISO del Paese, nel secondo il codice dell’ufficio di uscita, nel terzo la denominazione dell’ufficio di entrata/uscita. Nel caso in cui l’ufficio di entrata/uscita sia italiano vanno compilati obbligatoriamente i primi due sottocampi, in caso contrario il primo ed il terzo.
- casella 31: per le dichiarazioni di importazione, esportazione ed introduzione in deposito il trattamento dei suddetti sottocampi della casella 31 è stato uniformato a quello già operativo nel caso di dichiarazioni di transito in procedura ordinaria e di sdoganamento telematico UX. In particolare:
- “Numero colli” - il campo deve essere valorizzato; zero rappresenta un valore significativo.
- “Descrizione merce” - il campo diventa obbligatorio anche per Importazioni, Esportazioni (B2 e B9) ed Introduzione in deposito.
- “Tipo imballaggio” - Il campo e’ obbligatorio.
Tali indicazioni sono le medesime già previste nelle regole relative alle dichiarazioni di transito. Si riporta per completezza il relativo elenco (file pdf 66 KB), così come pubblicato nel Reg. (CE) 2286/2003.
- casella 43: nelle dichiarazioni di importazione ed introduzione in deposito indicare il metodo utilizzato per la determinazione del valore in dogana, secondo i codici (file pdf 14 KB) previsti dal Reg. (CE) 2286/2003.
- casella 44: indicare i riferimenti dei documenti, dei certificati e delle autorizzazioni prodotti a sostegno della dichiarazione doganale secondo la codifica figurante nella base dati Taric. Si riportano le relative istruzioni di compilazione. Dalla consultazione della tabella o della base dati TARIC è possibile individuare le informazioni ritenute obbligatorie per ciascun elemento. Viene di seguito indicata la lista delle informazioni previste:
- Codice documento/certificati/autorizzazione;
- Paese di emissione;
- Anno di emissione;
- Identificativo (numero);
- Quantità/identificativo autorizzazione;
- Unità di Misura
- Flag di deroga alla presentazione
- Flag per la presentazione a posteriori
Modifiche alle tabelle di codifica del DAU
- casella 1.1: in sostituzione del tipo formulario ‘COM’ dovrà essere utilizzato il nuovo codice formulario ‘CO’.
- casella 24: viene modificata la relativa tabella di riferimento (file pdf 22 KB), come da Reg. (CE) 2286/2003.
- casella 36: viene modificata la relativa tabella di riferimento (file pdf 12 KB), come da Reg. (CE) 2286/2003.
- casella 37.1: viene modificata la relativa tabella di riferimento (file pdf 37 KB), come da Reg. (CE) 2286/2003.
- casella 37.2: gli operatori doganali potranno dichiarare il regime nazionale a cui intendono sottoporre le merci in tutte le tipologie di dichiarazioni doganali. Il campo resta obbligatorio solo sui messaggi in cui oggi lo è già e cioè B2, B9 e UX nel caso di esportazione ed esportazione abbinata a transito; negli altri casi è facoltativo. I codici della relativa tabella presente nel Reg. (CE) 2286/2003 attualmente trattati sono:
Prodotti agricoli
Esportazione
- E51: Prodotti agricoli per i quali è stata richiesta una restituzione subordinata a certificato d'esportazione (merci allegato I)
- E52: Prodotti agricoli per i quali è stata richiesta una restituzione non subordinata a certificato d'esportazione (merci allegato I).
- E53: Prodotti agricoli esportati in piccole quantità, per i quali è stata richiesta una restituzione non subordinata a certificato di esportazione (merci allegato I).
- E61: Prodotti agricoli per i quali è stata richiesta una restituzione subordinata a certificato d'esportazione (merci non incluse nell'allegato I).
- E62: Prodotti agricoli per i quali è stata richiesta una restituzione non subordinata a certificato di restituzione (merci non incluse nell'allegato I).
- E63: Prodotti agricoli esportati in piccole quantità per i quali è stata richiesta una restituzione non subordinata a certificato di restituzione (merci non incluse nell'allegato I).
A partire dal 5 agosto 2005, nell’ambiente di addestramento, è possibile acquisire le dichiarazioni in regime TIR col messaggio B3.
L’acquisizione di tali dichiarazioni è subordinata al rispetto delle seguenti regole:
- il campo “Tipo Spedizione” deve contenere il valore “TIR”;
- i campi “uffici di passaggio” devono essere obbligatoriamente assenti;
- i campi relativi alla garanzia devono essere obbligatoriamente assenti;
- solo nel primo singolo, tra i documenti eventualmente da dichiarare, deve obbligatoriamente essere presente il codice documento “952” e gli estremi del Carnet TIR nel campo “Identificativo documenti accompagnati”.
Tali dichiarazioni saranno registrate nel registro meccanografico “8“.