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DAU 2007 Com'è - come sarà

Comunicazioni e modifiche relative alla compilazione del DAU a partire dal 1° gennaio 2007

A partire dal mese di novembre 2006, in ambiente di addestramento, saranno rilasciate le applicazioni che introdurranno le modifiche di seguito riportate per la compilazione del DAU, come previsto dal Regolamento (CE) n. 2286/2003 del 18 dicembre 2003, pubblicato sulla GUCE L. 343 del 31 dicembre 2003. Le nuove modalità di compilazione riguarderanno, oltre che le dichiarazioni presentate per via telematica (EDI), anche la presentazione su floppy disk e su supporto cartaceo.

Tali modifiche diverranno operative in ambiente reale a partire dal 1° gennaio 2007.
Al fine di comunicare tempestivamente tali novità e onde consentire agli operatori economici di anticipare le attività di adeguamento dei loro sistemi vengono di seguito illustrate le novità che saranno introdotte dalla data suddetta.
Nella compilazione e stampa del DAU, in caso di indicazione di più dati in una medesima casella, non suddivisa in sottocaselle, occorre separare, qualora non previsto diversamente, tali dati da un trattino "-". Istruzioni più dettagliate sulle modalità di compilazione della copia cartacea saranno divulgate successivamente.
Come già annunciato in precedenza è possibile consultare la nuova versione dell'appendice del manuale utente del Servizio telematico riportanti i tracciati relativi al NuovoDAU.

Casella 1 - Dichiarazione

Seconda suddivisione - Tipo Dichiarazione

COM'E': Sono ammessi i seguenti valori: '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '9'.

COME SARA': A partire del 1° gennaio saranno ammessi i seguenti valori:

  • 'A' - Dichiarazione in procedura ordinaria di accertamento;
  • 'D' - Dichiarazioni in procedura ordinaria per merci in arrivo ai sensi dell'art. 201, 2° comma Reg. (CEE) 2454/1993;
  • 'Z' - Dichiarazione in procedura domiciliata di accertamento.

Il valore contenuto in tale casella è in relazione con il codice della procedura di accertamento che sarà indicato nella casella 30 e non più nella casella 49.
In particolare:

  • se il tipo dichiarazione è 'A' la procedura di accertamento può essere solo 'D' (in dogana) o 'F' (fuori dogana) e dovrà essere dichiarat nella casella 30 del DAU;
  • se il tipo dichiarazione è 'D' la procedura di accertamento può essere solo 'D' o 'F' e dovrà essere dichiarata nella casella 30 del DAU;
  • se il tipo dichiarazione è 'Z' non occorre alcuna indicazione nella casella 30 del DAU relativamente alla procedura di accertamento.

Casella 1 - Dichiarazione

Terza suddivisione - Tipo di spedizione

COME SARA': Con i messaggi B2 e B9 (registrazione delle dichiarazioni di esportazione in procedura ordinaria e semplificata) non sarà più possibile acquisire i codici T1, T2 e T2F, che rimarranno validi solo per il messaggio B3 (registrazione della dichiarazione di transito o di esportazione/spedizione abbinata al transito) e per il messaggio UX (registrazione delle dichiarazioni doganali di esportazione, esportazione abbinata a transito e transito con sdoganamento telematico).

Saranno, inoltre, soppressi i seguenti codici: T2ES, T2PT, T2LES e T2LPT.

Casella 2 - Speditore/Esportatore

COM'E': Tale casella a partire dal 17 luglio 2006 segue le seguenti regole:

Formalità di esportazione e transito
E' obbligatorio inserire tutti i campi previsti dal tracciato.

Formalità all'importazione e per l'introduzione in deposito
I dati identificativi dello speditore/esportare possono essere dichiarati anche nel caso di operazioni di importazione e introduzione in deposito. Qualora ci si avvalga di tale possibilità dovranno essere obbligatoriamente valorizzati tutti i campi previsti dal tracciato.
E' possibile inoltre inserire l'indicazione dei seguenti codici:

  • '7'  utilizzo del conto di debito della casa di spedizione da parte di uno spedizioniere doganale; In tal caso viene indicato il codice 7 e nella casella 14 l'identificativo dello spedizioniere iscritto all'albo. Nella casella 44, vengono indicati nell'ordine il codice fiscale/partita IVA del soggetto che presenta le merci in dogana e il codice fiscale/partita IVA del soggetto per conto del quale l'operazione viene compiuta;
  • '8'  dichiarazioni da parte di detentori della merce per conto di più soggetti diversi ('groupages'). In tal caso viene indicato il codice "8" e nella casella 44 il codice fiscale/partita IVA del raggruppatore. La dichiarazione deve essere completata dalla distinta dei proprietari delle merci, da trasmettere mediante il messaggio "NE";
  • '9'  dichiarazione da parte di due soggetti che intervengono nella transazione commerciale. In tal caso viene indicato il codice "9" e nella casella 44 vengono indicati nell'ordine il codice fiscale/partita IVA del soggetto che presenta le merci in dogana e il codice fiscale/partita IVA del soggetto intervenuto nella transazione commerciale.

COME SARA':
Nel caso di indicazione del codice "7" è variata la modalità di compilazione della 14, alla quale si rimanda.
Cambiano inoltre le modalità di utilizzo del codice "9", che potrà essere utilizzato per i regimi di esportazione definitiva secondo quanto di seguito riportato:

'9'  dichiarazione per conto dell'esportatore da parte di altri soggetti intervenuti nella transazione commerciale. In tale caso indicare codice 9 e indicare nella casella 44 il codice fiscale/partita IVA del soggetto che presenta le merci in dogana. La dichiarazione deve essere completata dalla distinta dei soggetti intervenuti/cointestatari, da trasmettere mediante il messaggio "NE".

Casella 8 - Destinatario

COM'E': Tale casella a partire dal 17 luglio 2006 segue le seguenti regole:

Formalità di esportazione e transito
I dati identificativi del destinatario/importatore possono essere dichiarati anche nel caso di operazioni di esportazione e di introduzione in deposito con prefinanziamento. Qualora ci si avvalga di tale possibilità dovranno essere obbligatoriamente valorizzati tutti i campi previsti dal tracciato.

Formalità all'importazione e per l'introduzione in deposito
E' obbligatorio inserire tutti i campi previsti dal tracciato.

E' possibile inoltre inserire l'indicazione dei seguenti codici:

  • '7'  utilizzo del conto di debito della casa di spedizione da parte di uno spedizioniere doganale; In tal caso viene indicato il codice 7 e nella casella 14 l'identificativo dello spedizioniere iscritto all'albo. Nella casella 44, vengono indicati nell'ordine il codice fiscale/partita IVA del soggetto che presenta le merci in dogana e il codice fiscale/partita IVA del soggetto per conto del quale l'operazione viene compiuta;
  • '8'  dichiarazioni da parte di detentori della merce per conto di più soggetti diversi ('groupages'). In tal caso viene indicato il codice "8" e nella casella 44 il codice fiscale/partita IVA del raggruppatore. La dichiarazione deve essere completata dalla distinta dei proprietari delle merci, da trasmettere mediante il messaggio "NE";
  • '9'  dichiarazione da parte di due soggetti che intervengono nella transazione commerciale. In tal caso viene indicato il codice "9" e nella casella 44 vengono indicati nell'ordine il codice fiscale/partita IVA del soggetto che presenta le merci in dogana e il codice fiscale/partita IVA del soggetto intervenuto nella transazione commerciale.

COME SARA':
Nel caso di indicazione del codice "7" è variata la modalità di compilazione della 14, alla quale si rimanda.
Cambiano inoltre le modalità di utilizzo del codice "9", che potrà essere utilizzato per i regimi di importazione definitiva secondo quanto di seguito riportato:
'9'  dichiarazione per conto dell'esportatore da parte di altri soggetti intervenuti nella transazione commerciale. In tale caso indicare codice 9 e indicare nella casella 44 il codice fiscale/partita IVA del soggetto che presenta le merci in dogana. La dichiarazione deve essere completata dalla distinta dei soggetti intervenuti/cointestatari, da trasmettere mediante il messaggio "NE" .
Il codice '9' non potrà più essere dichiarato nelle dichiarazioni di introduzione in deposito/prefinanziamento (regimi 76 e 77).

Casella 14 - Dichiarante/Rappresentante

COM'E': In tale casella vengono indicati il codice fiscale, la partita IVA o l'identificativo dello spedizioniere iscritto all'albo o il valore "0" in caso di assenza di rappresentante.

COME SARA': Il campo conterrà le seguenti informazioni:

  1. 'Tipo di Rappresentanza' che può contenere i seguenti valori:
    • '1' = Dichiarante
    • '2' = Rappresentante diretto
    • '3' = Rappresentante indiretto
  2. 'Paese del rappresentante' che conterrà l'indicazione codificata del Paese secondo la codifica ISO alfa-2.
  3. 'Codice identificativo' che conterrà il codice fiscale, la partita IVA o l'identificativo dello spedizioniere iscritto all'albo.

A seguire dovranno essere indicate la ragione sociale e l'indirizzo completo. L'unico sottocampo obbligatorio della casella 14 è il 'Tipo di rappresentanza'. La compilazione di tale campo con valori diversi da '1' obbliga a compilare tutti i rimanenti sottocampi (ragione sociale e indirizzo completo).

Casella 22 - Moneta di Fatturazione e importo fattura

Prima suddivisione - Moneta di fatturazione:

COM'E': In tale casella viene indicato il codice ISO alfa-2 del Paese relativo alla moneta di fatturazione.
COME SARA': In tale casella, sarà riportato il codice della moneta di fatturazione adottando il codice ISO alfa-3 (Codice ISO 4217 relativo alle monete e ai tipi di fondi).

Casella 40 - Dichiarazione sommaria/Documento precedente

COM'E': In tale casella vanno indicati gli estremi di registrazione del documento o bolletta doganale cui sono eventualmente vincolate le merci descritte nella casella 31, nel seguente ordine:

  1. codice del registro;
  2. numero di registrazione e, se trattasi di registrazione meccanografica, relativo carattere di controllo (CIN);
  3. data di registrazione;
  4. serie del registro;
  5. numero d'ordine del singolo da scaricare;
  6. codice dell'ufficio doganale che ha eseguito la registrazione (può essere omesso se l'ufficio che ha eseguito la registrazione è lo stesso a cui viene presentata la dichiarazione).

COME SARA': Il nuovo Regolamento stabilisce che nella casella sia indicato un codice alfanumerico composto da 3 elementi:

  • I elemento indica il tipo di documento, che assumerà uno dei seguenti valori:
    • 'X' individua una dichiarazione sommaria;
    • 'Y' individua una dichiarazione iniziale (attualmente non dichiarabile);
    • 'Z' individua un documento precedente;
  • II elemento indica la natura del documento
  • III elemento rappresenta gli estremi identificativo del documento. Tali informazioni sono composte dal codice identificativo nazionale e dall'identificativo del documento, come indicato in tabella.

I elemento
Tipo

II elemento
Natura

III elemento
Codice/Identif.

Descrizione
X 270 LC (1) Lista di carico
X 720 TIEX (1) Bollettino colli espressi
X 720 CIM (1) Lettera di vettura(ferroviaria) mod. CIM
X 740 AWB (1) Lettera di vettura aerea
X 740 LTA (1) Lettera di vettura aerea
X 750 BCTR (1) Bollettino di consegna TR
X 785 A44 (1) Manifesto merci arrivate via mare mod. A44
X 785 A45 (1) Manifesto merci in partenza via mare mod. A45
X 785 MTA (1) Manifesto merci trasportate per via aerea
Z 820 MRN (2) Dichiarazione di transito comunitario - spedizione miste (T)
Z 821 MRN (2) Dichiarazione di transito comunitario esterno (T1)
Z 822 MRN (2) Dichiarazione di transito comunitario interno (T2)
Z T2F T2F (1) Documento di t. c. interno - articolo 340 quater, par. 1
Z 952 TIR (1) Carnet T.I.R.
Z 955 ATA (1) Carnet A.T.A.
Z CO (3) Formulario CO
Z EU (3) Formulario EU
Z EX (3) Formulario EX
Z IM (3) Formulario IM
Z ZZZ (4) Scheda partita di temporanea custodia
X - Z ZZZ M2 (vuoto) Modello M2
X - Z ZZZ NN (1) Altri documenti

(1) indicare almeno il numero identificativo del documento e la data di emissione.
(2) indicare il numero di MRN. Nei tracciati record il numero di MRN va inserito nell'apposito campo del tracciato.
(3) indicare, nell'ordine:

  1. codice del registro;
  2. numero di registrazione e, se trattasi di registrazione meccanografica, relativo carattere di controllo (CIN);
  3. data di registrazione;
  4. serie del registro;
  5. numero d'ordine del singolo da scaricare;
  6. codice dell'ufficio doganale che ha eseguito la registrazione (può essere omesso se l'ufficio che ha eseguito la registrazione è lo stesso a cui viene presentata la dichiarazione).
(4) indicare, nell'ordine:
  1. A3;
  2. numero di registrazione e, se trattasi di registrazione meccanografica, relativo carattere di controllo (CIN);
  3. data di registrazione;
  4. serie del registro;
  5. numero d'ordine del singolo da scaricare;
  6. codice dell'ufficio doganale che ha eseguito la registrazione.

Casella 47 - Calcolo delle imposizioni

Prima colonna - Tipo di imposizione

COM'E': I codici tributo hanno formato numerico.
COME SARA': I codici tributo relativi alle risorse proprie UE (ad eccezione dei dazi per merci destinate al territorio della Repubblica di San Marino) assumono valori alfanumerici, pertanto:

  • il codice tributo 205 è sostituito da "A00";
  • il codice tributo 240 è sostituito da "A10";
  • il codice tributo 212 è sostituito da "A30";
  • il codice tributo 213 è sostituito da "A40".

Restano invariate le codifiche degli altri tributi.

Casella 49 - Identificazione del deposito

Prima sottocasella - Procedura d'accertamento

COM'E': In tale casella viene indicato il codice della procedura di accertamento ('D' 'F' 'S') e l'identificativo del deposito.
COME SARA': In tale casella non dovranno più essere inserite le informazioni relative alla procedura di accertamento, indicate, invece, nella casella 30. Nel caso di procedure domiciliate, come già indicato nelle modalità di compilazione della casella 1, non occorre più indicare il codice "S".

In tale casella, sarà riportato, nell'ordine:

  1. tipologia del deposito;
  2. identificativo del deposito;
  3. carattere di controllo (CIN);
  4. Codice ISO alfa-2 del Paese che ha autorizzato il deposito (al momento verrà accettato solo il valore "IT");
  5. codice ufficio di controllo, nel caso in cui l'ufficio di controllo è diverso da quello di vincolo.

 

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