
A partire dal mese di novembre 2006, in ambiente di addestramento, saranno rilasciate le applicazioni che introdurranno le modifiche di seguito riportate per la compilazione del DAU, come previsto dal Regolamento (CE) n. 2286/2003 del 18 dicembre 2003, pubblicato sulla GUCE L. 343 del 31 dicembre 2003. Le nuove modalità di compilazione riguarderanno, oltre che le dichiarazioni presentate per via telematica (EDI), anche la presentazione su floppy disk e su supporto cartaceo.
Tali modifiche diverranno operative in ambiente reale a partire dal 1° gennaio 2007.
Al fine di comunicare tempestivamente tali novità e onde consentire agli operatori economici di anticipare le attività di adeguamento dei loro sistemi vengono di seguito illustrate le novità che saranno introdotte dalla data suddetta.
Nella compilazione e stampa del DAU, in caso di indicazione di più dati in una medesima casella, non suddivisa in sottocaselle, occorre separare, qualora non previsto diversamente, tali dati da un trattino "-". Istruzioni più dettagliate sulle modalità di compilazione della copia cartacea saranno divulgate successivamente.
Come già annunciato in precedenza è possibile consultare la nuova versione dell'appendice del manuale utente del Servizio telematico riportanti i tracciati relativi al NuovoDAU.
Seconda suddivisione - Tipo Dichiarazione
COM'E': Sono ammessi i seguenti valori: '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '9'.
COME SARA': A partire del 1° gennaio saranno ammessi i seguenti valori:
Il valore contenuto in tale casella è in relazione con il codice della procedura di accertamento che sarà indicato nella casella 30 e non più nella casella 49.
In particolare:
Terza suddivisione - Tipo di spedizione
COME SARA': Con i messaggi B2 e B9 (registrazione delle dichiarazioni di esportazione in procedura ordinaria e semplificata) non sarà più possibile acquisire i codici T1, T2 e T2F, che rimarranno validi solo per il messaggio B3 (registrazione della dichiarazione di transito o di esportazione/spedizione abbinata al transito) e per il messaggio UX (registrazione delle dichiarazioni doganali di esportazione, esportazione abbinata a transito e transito con sdoganamento telematico).
Saranno, inoltre, soppressi i seguenti codici: T2ES, T2PT, T2LES e T2LPT.
COM'E': Tale casella a partire dal 17 luglio 2006 segue le seguenti regole:
Formalità di esportazione e transito
E' obbligatorio inserire tutti i campi previsti dal tracciato.
Formalità all'importazione e per l'introduzione in deposito
I dati identificativi dello speditore/esportare possono essere dichiarati anche nel caso di operazioni di importazione e introduzione in deposito. Qualora ci si avvalga di tale possibilità dovranno essere obbligatoriamente valorizzati tutti i campi previsti dal tracciato.
E' possibile inoltre inserire l'indicazione dei seguenti codici:
COME SARA':
Nel caso di indicazione del codice "7" è variata la modalità di compilazione della 14, alla quale si rimanda.
Cambiano inoltre le modalità di utilizzo del codice "9", che potrà essere utilizzato per i regimi di esportazione definitiva secondo quanto di seguito riportato:
'9' dichiarazione per conto dell'esportatore da parte di altri soggetti intervenuti nella transazione commerciale. In tale caso indicare codice 9 e indicare nella casella 44 il codice fiscale/partita IVA del soggetto che presenta le merci in dogana. La dichiarazione deve essere completata dalla distinta dei soggetti intervenuti/cointestatari, da trasmettere mediante il messaggio "NE".
COM'E': Tale casella a partire dal 17 luglio 2006 segue le seguenti regole:
Formalità di esportazione e transito
I dati identificativi del destinatario/importatore possono essere dichiarati anche nel caso di operazioni di esportazione e di introduzione in deposito con prefinanziamento. Qualora ci si avvalga di tale possibilità dovranno essere obbligatoriamente valorizzati tutti i campi previsti dal tracciato.
Formalità all'importazione e per l'introduzione in deposito
E' obbligatorio inserire tutti i campi previsti dal tracciato.
E' possibile inoltre inserire l'indicazione dei seguenti codici:
COME SARA':
Nel caso di indicazione del codice "7" è variata la modalità di compilazione della 14, alla quale si rimanda.
Cambiano inoltre le modalità di utilizzo del codice "9", che potrà essere utilizzato per i regimi di importazione definitiva secondo quanto di seguito riportato:
'9' dichiarazione per conto dell'esportatore da parte di altri soggetti intervenuti nella transazione commerciale. In tale caso indicare codice 9 e indicare nella casella 44 il codice fiscale/partita IVA del soggetto che presenta le merci in dogana. La dichiarazione deve essere completata dalla distinta dei soggetti intervenuti/cointestatari, da trasmettere mediante il messaggio "NE" .
Il codice '9' non potrà più essere dichiarato nelle dichiarazioni di introduzione in deposito/prefinanziamento (regimi 76 e 77).
COM'E': In tale casella vengono indicati il codice fiscale, la partita IVA o l'identificativo dello spedizioniere iscritto all'albo o il valore "0" in caso di assenza di rappresentante.
COME SARA': Il campo conterrà le seguenti informazioni:
A seguire dovranno essere indicate la ragione sociale e l'indirizzo completo. L'unico sottocampo obbligatorio della casella 14 è il 'Tipo di rappresentanza'. La compilazione di tale campo con valori diversi da '1' obbliga a compilare tutti i rimanenti sottocampi (ragione sociale e indirizzo completo).
Prima suddivisione - Moneta di fatturazione:
COM'E': In tale casella viene indicato il codice ISO alfa-2 del Paese relativo alla moneta di fatturazione.
COME SARA': In tale casella, sarà riportato il codice della moneta di fatturazione adottando il codice ISO alfa-3 (Codice ISO 4217 relativo alle monete e ai tipi di fondi).
COM'E': In tale casella vanno indicati gli estremi di registrazione del documento o bolletta doganale cui sono eventualmente vincolate le merci descritte nella casella 31, nel seguente ordine:
COME SARA': Il nuovo Regolamento stabilisce che nella casella sia indicato un codice alfanumerico composto da 3 elementi:
I elemento |
II elemento |
III elemento |
Descrizione | |
|---|---|---|---|---|
| X | 270 | LC | (1) | Lista di carico |
| X | 720 | TIEX | (1) | Bollettino colli espressi |
| X | 720 | CIM | (1) | Lettera di vettura(ferroviaria) mod. CIM |
| X | 740 | AWB | (1) | Lettera di vettura aerea |
| X | 740 | LTA | (1) | Lettera di vettura aerea |
| X | 750 | BCTR | (1) | Bollettino di consegna TR |
| X | 785 | A44 | (1) | Manifesto merci arrivate via mare mod. A44 |
| X | 785 | A45 | (1) | Manifesto merci in partenza via mare mod. A45 |
| X | 785 | MTA | (1) | Manifesto merci trasportate per via aerea |
| Z | 820 | MRN | (2) | Dichiarazione di transito comunitario - spedizione miste (T) |
| Z | 821 | MRN | (2) | Dichiarazione di transito comunitario esterno (T1) |
| Z | 822 | MRN | (2) | Dichiarazione di transito comunitario interno (T2) |
| Z | T2F | T2F | (1) | Documento di t. c. interno - articolo 340 quater, par. 1 |
| Z | 952 | TIR | (1) | Carnet T.I.R. |
| Z | 955 | ATA | (1) | Carnet A.T.A. |
| Z | CO | (3) | Formulario CO | |
| Z | EU | (3) | Formulario EU | |
| Z | EX | (3) | Formulario EX | |
| Z | IM | (3) | Formulario IM | |
| Z | ZZZ | (4) | Scheda partita di temporanea custodia | |
| X - Z | ZZZ | M2 | (vuoto) | Modello M2 |
| X - Z | ZZZ | NN | (1) | Altri documenti |
(1) indicare almeno il numero identificativo del documento e la data di emissione.
(2) indicare il numero di MRN. Nei tracciati record il numero di MRN va inserito nell'apposito campo del tracciato.
(3) indicare, nell'ordine:
Prima colonna - Tipo di imposizione
COM'E': I codici tributo hanno formato numerico.
COME SARA': I codici tributo relativi alle risorse proprie UE (ad eccezione dei dazi per merci destinate al territorio della Repubblica di San Marino) assumono valori alfanumerici, pertanto:
Restano invariate le codifiche degli altri tributi.
Prima sottocasella - Procedura d'accertamento
COM'E': In tale casella viene indicato il codice della procedura di accertamento ('D' 'F' 'S') e l'identificativo del deposito.
COME SARA': In tale casella non dovranno più essere inserite le informazioni relative alla procedura di accertamento, indicate, invece, nella casella 30. Nel caso di procedure domiciliate, come già indicato nelle modalità di compilazione della casella 1, non occorre più indicare il codice "S".
In tale casella, sarà riportato, nell'ordine: