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Informazioni Tariffarie Vincolanti

Con questa pagina si forniscono agli operatori doganali alcune indicazioni sulle Informazioni Tariffarie Vincolanti.
Per ulteriori approfondimenti gli operatori possono recarsi presso il più vicino ufficio doganale e contattare l'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico).

Che cosa è l'I.T.V. e come si utilizza


Un'informazione tariffaria vincolante è un certificato che attesta la classificazione doganale di una determinata merce per un periodo di sei anni ed è valida in tutto il territorio della Comunità.
Può essere richiesta da un operatore per un solo prodotto merceologico, al fine di semplificare e armonizzare le operazioni di importazione e di esportazione relative a quel prodotto.
Il titolare di un'informazione tariffaria vincolante può quindi, al momento di espletare le formalità doganali, informare l'autorità doganale di essere in possesso di un'I.T.V. per le merci oggetto di sdoganamento.
L'I.T.V. può essere utilizzata solo dopo il rilascio da parte dell'autorità doganale e, in nessun caso, per le operazioni doganali eventualmente in corso a quella data.

Come si ottiene un'I.T.V.


La richiesta di informazione tariffaria vincolante deve essere formulata per iscritto e presentata all'autorità doganale competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui detta informazione deve essere utilizzata, oppure all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui è residente il richiedente.
In Italia, gli uffici autorizzati a ricevere la richiesta di emissione di un'informazione tariffaria vincolante sono gli uffici doganali.
La persona a nome della quale l'informazione vincolante viene emessa è indicata come “titolare“, la persona che invece presenta una richiesta di emissione è indicata come “richiedente“.
L'informazione tariffaria vincolante deve essere notificata al richiedente il più rapidamente possibile.
Se entro tre mesi dall'accettazione della richiesta non si è provveduto al rilascio, l'autorità doganale è tenuta a comunicare al richiedente il motivo del ritardo e il termine entro il quale si ritiene di poter notificare l'informazione.
Il termine di tre mesi decorre dal momento in cui l'autorità doganale ha a disposizione tutti gli elementi utili al pronunciamento.
L'I.T.V. è rilasciata gratuitamente: al richiedente potranno essere addebitate le spese relative ad analisi o a perizie che si rendessero necessarie per l'esatta classificazione della merce.

Formulario per la richiesta


La richiesta di rilascio di un'informazione tariffaria vincolante si effettua mediante un formulario che può essere ritirato anche presso gli Uffici doganali.
Tale formulario può essere utilizzato altresì per il rinnovo di un'informazione tariffaria vincolante.
La richiesta deve contenere in particolare i seguenti elementi d'informazione:

  • nome e indirizzo del titolare;
  • nome e indirizzo del richiedente nel caso in cui questi non sia il titolare;
  • descrizione dettagliata della merce che ne permetta l'identificazione e l'esatta classificazione doganale;
  • ogni altra informazione (foto, depliant, manuali, campioni) che possa contribuire alla classificazione.

Validità di un'I.T.V.


La validità di un'informazione tariffaria vincolante è di 6 anni.
L'I.T.V. fornita dall'autorità doganale di uno Stato membro, impegna le autorità competenti di tutti gli Stati membri, alle stesse condizioni, a partire dal 1° gennaio 1991


Formulario (.pdf 67,3 KB)
 

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